Progetto
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
Sezione 5: Autorità doganali
Art. 29 Luogo di importazione, esportazione e transito
L'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze controllate devono essere effettuati tramite gli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane.
Art. 30 Sdoganamento
1 L'ufficio doganale comunica all'Istituto ogni importazione ed esportazione di sostanze controllate.
2 Se l’importazione avviene sulla base di un’autorizzazione d'importazione unica, l’ufficio doganale conferma l’importazione sull'autorizzazione d'importazione che accompagna la spedizione e la trasmette al destinatario con la spedizione.
3 Il titolare di un'autorizzazione riguardante una sostanza controllata importata o esportata sulla base di un'autorizzazione unica d'importazione o d'esportazione notifica per scritto all'Istituto, entro un termine massimo di 10 giorni, l'entrata o l'uscita della sostanza controllata. La notifica deve indicare il quantitativo ricevuto e il corrispondente numero dell'autorizzazione d'importazione o d'esportazione rilasciata dall'Istituto.
Art. 31 Controlli da parte dell'ufficio doganale
1 Gli uffici doganali trattengono gli invii contenenti sostanze controllate non muniti di un’autorizzazione d’importazione o d'esportazione e li notificano all’Istituto.
2 L'Istituto accerta se è stata rilasciata un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione.
3 Se è disponibile un'autorizzazione valida, ma nessuna copia accompagna la merce, al trasportatore viene accordato un termine per produrla. Se l'autorizzazione viene prodotta, la merce può essere liberata.
4 Se un invio trattenuto dall'ufficio doganale non può essere liberato, l'Istituto decide in merito al sequestro, all'utilizzazione e all'eliminazione conformemente all'articolo 65 e informa l'autorità cantonale competente.
Art. 32 Sostanze controllate sequestrate
1 Per l'importazione o l'esportazione di sostanze controllate sequestrate, l'Ufficio federale di polizia rilascia un'attestazione in merito all'utilizzazione legale.
2 L’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti ha la facoltà, su domanda, di autorizzare e organizzare il traffico di campioni sequestrati in caso di inchiesta con l'estero. A tale scopo utilizza il modulo dell'Interpol che autorizza la spedizione internazionale di droghe sequestrate. Il servizio di controllo rilascia all’Ufficio centrale una conferma di ricezione.
3 L’Ufficio centrale stabilisce quali dati devono fornire i laboratori certificati che analizzano sostanze controllate.