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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

Capitolo 7: Esecuzione

Sezione 1: Istituto

Art. 61 Compito generale

1 L'Istituto esegue la presente ordinanza, per quanto un'altra autorità non sia espressamente competente.

2 Pubblica elenchi dei seguenti attori, inclusi i responsabili delle sostanze controllate:

a. delle imprese, delle persone e degli intermediari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LStup;

b. delle farmacie pubbliche;

c. dei medici, dentisti e veterinari con l'indicazione se sono autorizzati a dispensare direttamente stupefacenti secondo le disposizioni cantonali;

d. degli ospedali;

e. degli istituti scientifici;

f. delle organizzazioni nazionali o internazionali;

g. dei servizi transfrontalieri di salvataggio;

h. delle autorità cantonali e comunali.

Art. 62 Controllo

1 L’Istituto, in caso di sospetto di irregolarità, può incaricare l’autorità cantonale competente di eseguire speciali controlli oppure può controllare direttamente il titolare dell'autorizzazione al posto delle competenti autorità cantonali, se queste ultime non sono in grado di farlo.

2°Controlla, in collaborazione con l'Amministrazione delle dogane, il rispetto delle disposizioni sull'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze controllate.

3°A scopo di analisi può prelevare gratuitamente campioni di sostanze che potrebbero essere soggette al controllo. Rilascia una ricevuta al proprietario.

4°È autorizzato in ogni momento a controllare le sostanze controllate sottoposte a vigilanza doganale, in particolare quelle conservate in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e a decidere misure in caso di irregolarità. Può incaricare del controllo le autorità cantonali competenti.

Art. 63 Valutazioni, restrizioni e riserve

1°L’Istituto allestisce annualmente le valutazioni del fabbisogno di sostanze controllate da fornire in virtù delle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera.

2°Analogamente, l'Istituto prepara le proposte intese a limitare o a vietare la coltivazione di sostanze controllate, la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione, nonché la costituzione di scorte delle singole sostanze controllate.