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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti

2 Informa l'autorità competente del Paese d'esportazione con una copia dell'autorizzazione d'importazione.

Sezione 3: Esportazione

Art. 26 Condizione e durata di validità dell'autorizzazione d'esportazione

1 L'autorizzazione d'esportazione è rilasciata soltanto se il richiedente presenta l'autorizzazione d'importazione del Paese di destinazione. Per l'esportazione di coadiuvanti chimici tale autorizzazione d'importazione non è necessaria.

2°L’Istituto può rilasciare un’autorizzazione d’esportazione per l'aiuto umanitario d'urgenza anche se manca l’autorizzazione d’importazione.

3 L'autorizzazione d'esportazione unica è valida al massimo tre mesi. Non deve superare la durata di validità dell'autorizzazione d'importazione del Paese di destinazione.

4 L'autorizzazione generale d'esportazione è valida sino alla fine dell'anno civile in corso. Il titolare dell’autorizzazione deve notificare all’Istituto entro 10 giorni dalla fine dell'anno civile il quantitativo annuale di sostanze controllate esportate.

Art. 27 Rilascio dell'autorizzazione d'esportazione

1 L’Istituto rilascia al richiedente il numero di copie dell’autorizzazione d’esportazione necessarie per attestare il suo diritto d'esportazione presso l'ufficio doganale.

2 Informa l'autorità competente del Paese di destinazione con una copia dell'autorizzazione.

Sezione 4: Transito

Art. 28

1 Il transito di sostanze controllate è ammesso se il trasportatore può provare che la spedizione è conforme alle prescrizioni legali del Paese di provenienza e del nuovo Paese di destinazione.

2 La prova che la spedizione è stata effettuata in modo conforme alle prescrizioni legali del nuovo Paese di destinazione dev’essere fornita al momento dell’entrata della sostanza controllata nel territorio doganale svizzero. In casi giustificati può essere accordato un termine supplementare.

3 Se la prova non può essere fornita, la merce è trattenuta conformemente all'articolo 31.