Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 36 pagine
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limita quest’obbligo alle aziende che fabbricano, trattano o depositano derrate alimentari di origine animale.
Capoverso 3
Una parte dei partecipanti alla consultazione chiede se l’eccezione si riferisce ai capoversi 1 e 2 o a uno solo di essi. Secondo le Cancellerie di Stato di AR, AI, GL e SH, VSKT e l’Ufficio cantonale di veterinaria di AG occorre una precisazione.
SKS e VKMB desiderano sapere se esiste una definizione delle aziende che costituiscono un rischio minimo. In caso contrario, auspicano una descrizione più precisa.
Capoverso 3 lettera a
Swisscofel sostiene la soppressione della lettera a poiché crea una disparità di trattamento. È infatti iniquo preferire i produttori attivi esclusivamente nel settore della produzione primaria rispetto alle aziende dell’artigianato e della gastronomia.
Articolo 13 Obbligo di caratterizzazione e di informazione
I Verdi giudicano le disposizioni sulla dichiarazione e gli articoli 14 e 17 LDerr poco chiari e invitano a rielaborarli.
Le organizzazioni dei consumatori deplorano che le disposizioni relative alle derrate alimentari messe in commercio aperte siano meno severe rispetto a quelle che reggono l’obbligo di dichiarazione per le derrate preimballate. VKMB, WWF, Pro Natura, Schweizerischer Obstverband, Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten, KVN, SBV, SBLV e SKS esigono che il Paese di produzione venga indicato in forma scritta anche per le derrate alimentari messe in commercio aperte e chiedono inoltre una dichiarazione dell’origine delle materie prime.
Prendendo posizione dettagliatamente su questo aspetto, FIAL rinvia al vigente diritto CE che prevede a titolo di eccezione l’obbligo di indicare il Paese di produzione e l’origine sulla base di misure nazionali. FIAL critica il fatto che il progetto di revisione non ne tenga conto e, soprattutto, che preveda un catalogo delle eccezioni invece di definire una lista di prodotti per i quali l’indicazione è assolutamente obbligatoria. Fa inoltre valere che l’origine non è rilevante per i consumatori di prodotti industriali o lo è solo per pochi prodotti sensibili. FIAL rileva che l’obbligo di fornire queste indicazioni rappresenta un fattore di costo. Cita l’esempio di un prodotto che non viene sempre fabbricato nello stesso luogo e per il quale occorre quindi produrre imballaggi diversi. Se si dovesse dichiarare anche l’origine delle materie prime, ne conseguirebbe un aumento di prezzo dell’imballaggio e si limiterebbe l’acquisto delle materie prime. Questi costi supplementari verrebbero riversati sui consumatori.
Capoverso 1 lettera a
Sulla base delle spiegazioni generali fornite sopra, FIAL vorrebbe stralciare senza sostituzione questa lettera.
Capoverso 1 lettera b
Vista l’importanza che riveste nelle aree germanofone, FIAL e Nestlé chiedono di inserire tra parentesi «oder Verkehrsbezeichnung», ossia denominazione di vendita.
Capoverso 2
Tenuto conto della richiesta di stralciare il capoverso 1 lettera a, FIAL vorrebbe modificare il capoverso 2 come segue: «Il Consiglio federale può imporre per determinati prodotti trasformati l’indicazione del Paese di produzione». Ciò permetterebbe di lavorare con una lista positiva senza dover autorizzare singole eccezioni all’obbligo di dichiarazione.
Association suisse pour la promotion des AOC-IGG, Switzerland Cheese Marketing AG, SGPV, A-GORA, FROMARTE, UDC, SBV, SBLV, KVN, SMP, Schweizerischer Obstverband e Proviande suggeriscono la soppressione del capoverso.
Economiesuisse, Coop, IG DHS, MGB, Denner e Swisscofel accolgono positivamente la flessibilità offerta dalla nuova norma.