Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 36 pagine

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Capoverso 5

Pro Natura e WWF sollecitano la soppressione di questo capoverso vista la loro richiesta di introdurre l’obbligo di dichiarare il Paese di origine anche per le derrate alimentari messe in commercio aperte.

Articolo 14 Caratterizzazione particolare

CardioVascSuisse, NGO-Allianz Ernährung, Bewegung, Körpergewicht und Allianz Ernährung chiedono che la caratterizzazione includa una protezione più ampia dei giovani.

I Laboratori cantonali di FR, JU e BE, gli Uffici cantonali di veterinaria di FR e LU, le Cancellerie di Stato di NE, SO, GR, AG, TG, VD, LU, BE e GE, Pro Natura, WWF, VKCS e SKS invitano a riprendere nella nuova legge l’articolo 21 capoverso 4 dell’attuale LDerr in una forma leggermente modificata. Motivano la loro scelta adducendo che permetterebbe alla Confederazione di riconoscere anche i marchi che non hanno nulla a che vedere con l’agricoltura, ad esempio quelli del commercio equo. Propongono la formulazione seguente: «Il Consiglio federale può fissare le condizioni che le derrate alimentari devono soddisfare per poter essere pubblicizzate come prodotti di un genere specifico. Si possono riconoscere criteri di ammissione di diritto privato.»

Proviande consiglia di mantenere l’indicazione dell’origine delle materie prime in particolare per la carne e i prodotti a base di carne e propone di spostare l’articolo 14 all’articolo 13. Chiede inoltre che l’articolo 13 disciplini il valore nutritivo, facendo valere che queste indicazioni sono estremamente importanti per la carne svizzera.

SBKV osserva che per le aziende che producono in piccole quantità è praticamente impossibile calcolare e fornire tutti questi dati, poiché ciò implica un onere ingestibile. Si oppone inoltre fermamente all’introduzione di un sistema a semaforo.

Capoverso 1

GASTRO AG, BL, FR, LU, SG, TI, GE e BS, Gastrosuisse e hotelleriesuisse esigono la soppressione pura e semplice di questo capoverso in quanto la caratterizzazione particolare comporta un dispendio sproporzionato e rende i menù illeggibili e poco adatti alle esigenze della clientela. In particolare, contestano l’obbligo di dichiarare la preparazione e il valore nutritivo.

Una parte dei partecipanti alla consultazione giudica la formulazione potestativa troppo poco vincolante, soprattutto in relazione alle derrate alimentari geneticamente modificate e ai prodotti di origine animale provenienti da animali allevati con foraggi geneticamente modificati. StopOGM, coordination romande sur le génie génétique, Ecologie libérale, Prudence OGM, SKS, AefU, SAG, WWF e VKMB chiedono pertanto una formulazione più vincolante.

Capoverso 1 lettera c

Le Cancellerie di Stato di TG, JU, GE, LU, SG, BE, NE, GL, AG, NW, SH, SZ, SO, GR, AR, TI e UR, i Laboratori cantonali di FR, JU, URK e BE, gli Uffici cantonali di veterinaria di FR e LU e VKCS auspicano l’aggiunta seguente: «provenienza (ad esempio di derrate alimentari)».

Capoverso 3

Da più parti si chiede una rielaborazione di questo paragrafo. Le Cancellerie di Stato di LU, JU, SG, GE, BE, NE, TG, AR, AI, GL, SH, SO, GR, AG, NW, SZ, UR, VD e VS, i Laboratori cantonali di JU, FR, URK e BE, gli Uffici cantonali di veterinaria di FR e LU, VKCS, SKS, Pro Natura e WWF reputano opportuno allineare questo capoverso all’articolo sullo scopo e suggeriscono la formulazione seguente: «Può emanare prescrizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari: a. per proteggere la salute, soprattutto delle persone particolarmente esposte a pericoli; b. per proteggere dagli inganni, in particolare nei settori in cui i consumatori possono essere assai facilmente ingannati, a cagione della merce o della natura del commercio; c. per assicurare che siano osservati i principi

dell’igiene nei contatti con le derrate alimentari e gli oggetti d’uso; d. per consentire ai consumatori una scelta competente».

Capoverso 4