Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 36 pagine
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Le Cancellerie di Stato di NE e VD, ACSI e KF si sono espressi a favore di una protezione globale e, di riflesso, dell’estensione delle disposizioni ai laghi e alle acque.
Capoverso 2
KF, le Cancellerie di Stato di TG, BE, BS, LU, JU, NW, SZ, SO, GR, UR, AG e VD, i Laboratori cantonali di BE, FR, URK e JU, gli Uffici cantonali di veterinaria di LU e FR, VKCS e SKS chiedono di stralciare quest’articolo o di modificarne la formulazione (proposte: «Non sono reputati oggetti d’uso gli oggetti che rientrano nella legislazione sugli agenti terapeutici»; «Gli oggetti d’uso non possono essere pubblicizzati quali medicamenti»). Le Cancellerie di Stato di ZH e SG ne auspicano lo stralcio puro e semplice, adducendo sostanzialmente che molti oggetti sono pubblicizzati come medicamenti, sebbene non lo siano (ad esempio sottopiedi alla cannella, coperte, cosmetici). Va peraltro ricordato che l’ODerr vieta di pubblicizzare gli oggetti d’uso come medicamenti.
Articolo 7 Sicurezza delle derrate alimentari
I Laboratori cantonali di BE, FR, URK e JU, gli Uffici cantonali di veterinaria di LU e FR, le Cancellerie di Stato di TI, NW, SZ, SO, GR, UR, AG, SG, BE, JU, GE, LU, BS, NE, VS, TG, VD, SO, LU, BS, AI, GL e SH, KF e VKCS osservano che si preferisce inserire l’articolo 7 nella nuova legge sulle derrate alimentari piuttosto che fissare valori massimi. Deplorano inoltre che non siano state recepite tutte le definizioni del regolamento CE 178/2002 e invitano a porvi rimedio.
Economiesuisse, PLR, Association suisse du commerce des vins, Fédération suisse des spiritueux, Société des encaveurs de vins suisses, Interprofession suisse du vin, Association nationale des coopératives vitivinicoles suisses e Schweizerischer Drogistenverband sono espressamente favorevoli alla soppressione del principio positivo.
VKMB, SKS e Pro Natura chiedono di introdurre un articolo ad hoc sull’ingegneria genetica («Articolo 7bis: Le derrate alimentari geneticamente modificate e i prodotti di origine animale provenienti da animali allevati con foraggi geneticamente modificati devono: a. essere assoggettati a una procedura di autorizzazione; b. contrassegnati adeguatamente se venduti confezionati o sciolti.»).
Capoverso 3 lettera b
Il settore del commercio al dettaglio (Coop, Denner, IG DHS e MGB) fa presente che l’interpretazione di quest’articolo presuppone un uso conforme alla destinazione, escludendo quindi un eventuale uso scorretto.
Capoverso 3 lettera c
Groupement Suisse des Spiriteux de Marque si oppone a un ordinamento eccessivamente burocratico. Tenuto conto delle spiegazioni del rapporto esplicativo, teme che vengano vietate totalmente determinate bevande alcoliche.
Capoverso 4
GASTRO AG, BL, LU, SG, BS, FR, TI e GE come pure Gastrosuisse considerano troppo generali e sommarie le competenze conferite al Consiglio federale: invece di definire i requisiti in materia di sicurezza alimentare, il Consiglio federale dovrebbe semplicemente avere la competenza di vietare determinati alimenti, processi e sostanze.
Le Cancellerie di Stato di ZH, TG, GL, SH, NW, SZ, GR, UR, AG, SG, JU, BE e LU, i Laboratori cantonali di JU, FR, URK e BE, gli Uffici cantonali di veterinaria di FR e LU, VKCS, SKS e KF invitano a inserire, in analogia a quanto previsto all’articolo 16 capoverso 5 lettera b della nuova legge per gli oggetti d’uso, una seconda frase o un nuovo capoverso dal tenore seguente: «Può limitare o vietare il consumo di determinate derrate alimentari». Da questo punto di vista, il principio della precauzione non sarebbe sufficiente.
VKMV e SKS attirano l’attenzione sulla crescente importanza degli imballaggi e invitano ad attribuire al Consiglio federale una competenza anche in questo settore.
Capoverso 5