Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 36 pagine
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1. Contesto
Considerato che oggi il commercio di derrate alimentari e oggetti d’uso ha assunto una dimensione ampiamente transfrontaliera, la Svizzera potrebbe garantire meglio la protezione della salute se potesse partecipare ai sistemi dell’Unione europea (UE). Questo presuppone tuttavia un’armonizzazione delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza alimentare e dei prodotti.
Se fino all’inizio di questo secolo il diritto comunitario delle derrate alimentari costituiva ancora un settore giuridico regolamentato in maniera frammentaria, con l’emanazione del regolamento (CE) n. 178/2002 si è trasformato in un ordinamento giuridico coerente al suo interno. Il sistema della sicurezza delle derrate alimentari della CE è più rigoroso di quello svizzero in diversi settori (sistemi di allarme rapido, liste positive dei residui tollerati nelle o sulle derrate alimentari, autorizzazioni d’esercizio, criteri di igiene del processo, regime relativo al Paese terzo ecc.). Tiene conto dell’attuale globalizzazione del mercato e si fonda su uno Spazio economico europeo unitario, senza controlli al confine.
Prevede inoltre esigenze severe per le importazioni da Paesi terzi, affinché le derrate alimentari immesse legalmente nel mercato interno europeo vi possano circolare liberamente. Per partecipare a questo spazio economico, la Svizzera deve creare le condizioni quadro giuridiche necessarie e allineare le sue prescrizioni tecniche a quelle comunitarie.
Nell’ambito degli oggetti d’uso si assiste a uno sviluppo analogo. L’atto normativo di base del diritto comunitario è costituito dalla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Accanto ad essa vi sono numerosi atti normativi settoriali, ad esempio sui giocattoli, sui cosmetici o sugli oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari. Anche nel settore dei prodotti il diritto comunitario prevede diverse procedure di notifica e un sistema di allarme rapido. Se vuole parteciparvi, la Svizzera deve adeguarsi al diritto della CE.
Questo adeguamento si impone anche a prescindere dalla possibilità per la Svizzera di partecipare o meno ai sistemi della sicurezza alimentare e dei prodotti della CE. Per evitare che la Svizzera diventi una sorta di «isola dei prezzi elevati» nel cuore dell’Europa, il Parlamento ha deciso di applicare unilateralmente il cosiddetto principio Cassis de Dijon mediante una revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Secondo tale principio, le derrate alimentari e gli oggetti d’uso messe legalmente in commercio nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo possono circolare liberamente anche in Svizzera. L’esistenza di differenze eccessive tra la Svizzera e l’UE per quanto riguarda le esigenze poste ai prodotti può comportare problemi (discriminazione dei produttori svizzeri, certezza del diritto ecc.), che possono tuttavia essere attenuati in misura consistente armonizzando il diritto svizzero a quello della CE.
Se gli attuali negoziati tra la Svizzera e la CE non dovessero portare alla conclusione di un accordo nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, bisognerà badare a non mettere in pericolo gli accordi bilaterali esistenti con la CE, conclusi nel 1999. Più la legislazione svizzera in questi settori sarà armonizzata con il diritto comunitario e meno problemi nasceranno nel commercio transfrontaliero. Anche in quest’ottica la proposta revisione della legge sulle derrate alimentari è indispensabile.
L’avamprogetto di revisione si orienta al regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le derrate alimentari e alla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti per quanto concerne gli oggetti d’uso. I principi di base di tali disposti devono essere recepiti nel diritto svizzero.