Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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perseguibili. A questo interrogativo si può rispondere unicamente sulla base delle circostanze concrete del singolo caso. Tuttavia, considerata la prassi estensiva seguita dal Tribunale federale in casi simili, non si dovrebbe escludere a priori un tentativo perseguibile (cfr. DTF 114 IV 112 segg., 114 seg.; 104 IV 175 segg.).
Infine va segnalato che attualmente gli atti preparatori alla coazione non sono punibili, mentre lo sono quelli ai reati di lesione grave, sequestro di persona e rapimento (art. 260bis CP).
1.1.4.8 Reato commesso all'estero
Sebbene non siano disponibili indicazioni concrete riguardanti la commissione all’estero di questo tipo di reato, si può supporre che anche in Svizzera vi siano matrimoni forzati ma che, solitamente, questi vengano conclusi nei Paesi di origine dei diretti interessati. Occorre chiedersi se in questi casi sia applicabile il diritto penale svizzero e, quindi, la Svizzera possa rivendicare la sovranità penale. In linea di massima il diritto penale svizzero si applica a tutti i reati commessi o almeno tentati su territorio nazionale. Un matrimonio forzato celebrato in Svizzera o il relativo tentativo può essere perseguito in Svizzera anche se la vittima o l’autore sono cittadini stranieri (art. 3 cpv. 1 CP, principio della territorialità).
Un matrimonio forzato concluso all'estero è punibile in Svizzera soltanto se lo è anche nel luogo in cui è stato celebrato (doppia punibilità) o se questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, se l’autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione e se secondo il diritto svizzero l’atto consente l’estradizione, ma l’autore non viene estradato (art. 7 cpv. 1 CP, principio della giurisdizione penale sostitutiva). Se né l’autore né la vittima sono svizzeri, l’atto può essere perseguito in Svizzera solamente se la richiesta di estradizione dello Stato straniero è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell’atto o se il reato commesso è particolarmente grave (art. 7 cpv. 2 CP).
Se occorre giudicare i coautori che agiscono in Svizzera si rivendicherà la sovranità penale svizzera anche se l’atto vero e proprio è stato commesso all’estero poiché, secondo la dottrina e la prassi dominante, la complicità determina una correlazione con tutti i luoghi nei quali i singoli coautori hanno agito. Il reato di istigazione o di complicità commesso in Svizzera ha un carattere accessorio ed è dunque punibile soltanto se è reato pure nel luogo in cui è stato commesso.
Se dopo il matrimonio forzato concluso all’estero vengono commessi altri reati o ulteriori coazioni in Svizzera, in virtù del principio della territorialità (art. 3 cpv. 1 CP), si applica ovviamente la relativa norma penale (art. 181 CP coazione) e, se del caso, altre disposizioni penali (ad es. minacce, lesioni personali, coazione sessuale, stupro).
1.1.5 Diritto in materia di stranieri
1.1.5.1 Rinuncia provvisoria a proposte concernenti il diritto in materia di stranieri
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova legge federale sugli stranieri (LStr). Per il momento non è prevista dunque l’introduzione dell’età minima di 21 anni o della prova di disporre di sufficienti conoscenze linguistiche prima dell’entrata in