Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
introduzione di una nuova norma penale sul «matrimonio forzato» come fattispecie penale qualificata di coazione;
− estensione della giurisdizione penale svizzera per reati commessi all’estero nel caso di matrimoni forzati (art. 5 e 7 CP).
diritto in materia di stranieri
− introduzione di un limite d’età minimo di 21 anni per il ricongiungimento dei coniugi stranieri;
− età minima di 18 anni per il ricongiungimento di coniugi stranieri o per la celebrazione del matrimonio nel caso in cui occorra riconoscere quest’ultimo in base al diritto degli stranieri;
− prova di conoscenze linguistiche sufficienti per il ricongiungimento famigliare nel caso di coniugi stranieri.
Sono inoltre state prese in considerazione anche altre misure che esulano dal settore della legislazione e che riguardano la prevenzione (campagne d’informazione), la protezione, la reazione e la repressione.
Il 12 marzo 2008 il Consiglio nazionale ha adottato la mozione Heberlein modificandone il tenore: «e i matrimoni combinati» è stato stralciato dal testo della mozione (BU 2008 N 230). Il Consiglio degli Stati ha aderito il 2 giugno 2008 (BU 2008 S 356). Determinante è stata la seguente considerazione: «Secondo il Consiglio federale vi è necessità d’intervenire soltanto per quanto concerne i matrimoni forzati, poiché violano il diritto all’autodeterminazione degli interessati. Se per contro non c’è coercizione, un matrimonio combinato può condurre a un matrimonio contratto liberamente. In tal caso la volontà degli interessati non è pregiudicata. L’adozione della mozione modificata spiana la via a un’attuazione celere delle misure legislative necessarie per lottare contro i matrimoni forzati» (BU 2008 S 355 [intervento WIDMER-SCHLUMPF]). La mozione ha dunque il tenore seguente:
Il Consiglio federale è incaricato di adottare senza indugio tutte le misure legislative necessarie (diritto penale, civile, in materia di stranieri, ecc.) e di elaborare una strategia globale finalizzata a impedire i matrimoni forzati, ad assistere in modo efficace le vittime (aiuto a trovare una via d’uscita, nuova identità, ecc) e a tutelare i loro diritti fondamentali.
Con il presente avamprogetto di legge federale concernente le misure contro i matrimoni forzati il Consiglio federale dà avvio all’adempimento del mandato legislativo conferito dal Parlamento. Sebbene la mozione Herberlein menzioni soltanto i matrimoni forzati, l’avamprogetto prende in considerazione anche le unioni domestiche registrate forzate.
1.1.2 Diritto privato
Il matrimonio si costituisce con l’atto del vicendevole consenso espresso dinanzi all’ufficiale dello stato civile (art. 102 cpv. 2 CC). La dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile (art. 102 cpv. 3 CC), che conferma la celebrazione del matrimonio, ha unicamente un valore dichiarativo2.
2 FF 1996 I 1, n. 223.323.