Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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d. l’unione domestica registrata non è stata contratta liberamente da uno dei

partner;

e. al momento della registrazione dell’unione domestica uno dei partner non ha

ancora compiuto 18 anni.

3. Legge federale del 18 dicembre sul diritto internazionale privato

Art. 44

La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

Art. 45 cpv. 2

2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero è riconosciuto qualora la celebrazione all’estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.

Art. 45a

Abrogato

Art. 65a I. Applicazione del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3, eccettuato l’articolo 43 capoverso 2, si applica per analogia all’unione domestica registrata.

4. Codice penale

Proposta

Rinuncia a modifiche.

Eventualmente

Art. 181a (nuovo) Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata

Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a contrarre matrimonio o a registrare un’unione domestica, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4RS 291

5 RS 311.0