Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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rifiutare un diritto tutelato dall’ordine pubblico11. Per lo stesso motivo è necessario rinunciare alla limitazione prevista dall’articolo 59, menzionato in precedenza, secondo cui per poter promuovere un’azione presso il tribunale di domicilio l’attore deve risiedere in Svizzera da almeno un anno o essere cittadino svizzero12.
1.1.3.2 Matrimoni con minorenni
I matrimoni forzati sono sovente contratti con persone molto giovani. Per quanto concerne la questione della capacità al matrimonio la situazione nel nostro Paese è la seguente: secondo l’articolo 94 capoverso 1 CC per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto 18 anni. In virtù dell’articolo 44 capoverso 2 LDIP è tuttavia possibile derogare al limite minimo di età se gli sposi sono cittadini stranieri e il matrimonio può essere celebrato secondo il diritto nazionale di uno degli sposi o di entrambi. Inoltre, conformemente all’articolo 45 capoverso 1 LDIP, i matrimoni celebrati validamente all’estero tra persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni sono riconosciuti in Svizzera. Per ambedue le disposizioni è tuttavia fatta salva la riserva dell’ordine pubblico (art. 17 o art. 27 cpv. 1 LDIP) e sono dunque applicabili soltanto se l’età non è inferiore a un determinato limite. In precedenti perizie su casi singoli, l’Ufficio federale di giustizia ha comunque stabilito che i matrimoni tra persone d’età inferiore ai 16 anni non vanno riconosciuti, a condizione che nel frattempo la persona interessata non abbia raggiunto l’età minima legale richiesta13.
1.1.3.3 Matrimoni per procura
A volte i matrimoni forzati sono celebrati per procura. In Svizzera non è possibile contrarre un matrimonio per procura poiché il consenso dei coniugi fisicamente presenti è un elemento costitutivo del matrimonio. Di conseguenza, un matrimonio per procura contratto in Svizzera risulterebbe nullo. Rimane però aperta la questione del riconoscimento dei matrimoni per procura contratti all’estero.
In una decisione del 199614, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione relativa alla compatibilità di principio con l'ordine pubblico svizzero di un matrimonio per procura. In tale decisione ha considerato che, nel caso in esame, il matrimonio per procura concluso in Bosnia Erzegovina era contrario all'ordine pubblico in quanto la procura redatta a nome del fidanzato era stata compilata e firmata dalla fidanzata. La Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (CRA, dall’1.1.2007 Tribunale amministrativo federale [TAF]) ha concluso, dal canto suo, che il matrimonio per procura non è di per sé contrario all’ordine pubblico svizzero a condizione che la procura sia valida e che i coniugi si considerino sposati a tutti gli effetti, con i diritti e gli obblighi che ne discendono15.
11 Cfr. PAUL VOLKEN, loc. cit., n. marg. 36 ad art. 3 LDPI. Stesso risultato per ANDREAS BUCHER, loc. cit., n. marg. 165.
12 Cfr. ANDREAS BUCHER, loc. cit., n. marg. 165.
13 Cfr. in merito OTHENIN-GIRARD, loc. cit., n. 582.
14 Pra 1997 n. 11, pag. 48 segg.
15 GICRA (Giurisprudenza ed informazioni della CRA) 2006 7/63, cons. 4.7.