Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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esempio, l’articolo 107 CC con un nuovo numero 5: un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se:
5. è stato vittima di un matrimonio forzato sanzionato penalmente.
Secondo il tenore di questa nuova disposizione, il giudice civile non sarebbe nuovamente tenuto a dimostrare in modo autonomo l’esistenza dei presupposti della causa di nullità, ma potrebbe fondarsi direttamente sulla sentenza penale. Il termine assoluto per proporre un’azione di nullità matrimoniale (art. 108 cpv. 1 CC) andrebbe prolungato a ragione del termine di prescrizione più lungo previsto dal Codice penale (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP).
Tuttavia, alla luce del principio dell’indipendenza del giudice, tale soluzione non appare soddisfacente (si veda in merito gli art. 191c Cost. e 53 CO18). Gli strumenti civili a disposizione contro i matrimoni forzati dipenderebbero dall’esito del processo penale e da considerazioni d’opportunità delle autorità di perseguimento penale estranee allo scopo del diritto civile (scioglimento automatico di un matrimonio contratto senza la libera volontà di uno dei coniugi).
1.3.1.2 Misure supplementari
L’informazione mirata ai fidanzati costituisce un compito importante delle autorità dello stato civile. L’ufficiale dello stato civile, infatti, è tenuto ad informare e consigliare il pubblico su tutte le questioni che rientrano nell’ambito di sua competenza. In futuro, i moduli di preparazione al matrimonio – in particolare la «Dichiarazione inerente all’adempimento dei requisiti del matrimonio» che fa già riferimento ai reati di bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata (art. 215 CP) e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) – potranno essere completati rimandando alla disposizione che punisce i matrimoni forzati.
Come misura immediata il Consiglio federale intende completare in occasione della prossima revisione dell’Ordinanza sullo stato civile il pertinente articolo 65 come segue:
Egli [l’ufficiale dello stato civile] rende attenti i fidanzati al fatto che il matrimonio presuppone la loro libera volontà.
Una regolamentazione va pure inserita nel capitolo riguardante le unioni domestiche registrate (art. 75d OSC). Tale disposizione implica semplicemente che, nell’ambito del suo dovere di informazione, l’ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati o i partner all’importanza fondamentale della loro libera volontà per la conclusione del matrimonio o dell’unione domestica. L’ufficiale dello stato civile è libero di prendere altre iniziative, come ad esempio un colloquio a quattr’occhi con uno o ambedue i fidanzati o partner, sia d’ufficio sia su richiesta.
1.3.1.3 Unione domestica registrata
Il nuovo istituto dell’unione domestica registrata, introdotto nel 2007 per le coppie omossessuali come corrispettivo del matrimonio, non è o non è ancora toccato dal problema delle unioni forzate. Occorre comunque modificare le relative disposizioni
18 Tale norma si applica all’insieme del diritto civile federale (cfr. DTF 125 III 401).