Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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1.2.3 Diritto penale

1.2.3.1 Rinuncia a modifiche

Il Consiglio federale propone di rinunciare a una modifica del Codice penale visto che il diritto vigente permette di perseguire efficacemente i matrimoni forzati.

1.2.3.2 Eventualità di una nuova norma penale concernente il «matrimonio forzato»

Se, diversamente da quanto previsto dal Consiglio federale, si parte dal presupposto che è possibile dare un chiaro segnale di condanna dei matrimoni forzati soltanto mediante una regolamentazione o menzione esplicita nel Codice penale, occorrerebbe che una norma penale consideri il «matrimonio forzato» una fattispecie penale qualificata di coazione, sostituendo l’attuale formulazione «costringe a fare, omettere o tollerare un atto» (art. 181 CP) con «a contrarre matrimonio o a registrare un’unione» e prevedendo un inasprimento della comminatoria fino a cinque anni.

1.3 Motivazione e valutazione delle soluzioni proposte

1.3.1 Diritto privato

1.3.1.1 Soluzioni accantonate

Come già accennato in precedenza in merito al diritto vigente, il diritto d’azione è doppiamente limitato. Da un lato, infatti, le cause di nullità, elencate in maniera esaustiva nell’articolo 107 numero 4 CC, permettono di ottenere l’annullamento di un matrimonio forzato soltanto nei casi in cui la vittima è stata costretta «sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l’onore propri o di una persona a lei strettamente legata». Dall’altro, «l’azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio» (art. 108 cpv. 1 CC).

Sarebbe ipotizzabile estendere il campo d’applicazione della norma riformulando l’articolo 107 numero 4 CC come segue:

4. aveva contratto il matrimonio senza la sua libera volontà

Occorrerebbe inoltre prolungare il termine di perenzione o eventualmente permettere di proporre l’azione di nullità in ogni momento alla stregua delle cause di nullità assolute.

Tale soluzione non sembra tuttavia opportuna per almeno due ragioni. Innanzitutto perché la protezione offerta resta limitata, in quanto spetterebbe sempre alla vittima promuovere l’azione, il che è sovente problematico nell’ambito dei matrimoni forzati. In secondo luogo perché l’autore potrebbe essere perseguito penalmente senza che ne derivino necessariamente sanzioni civili rilevanti per il matrimonio. Infine perché, modificando il termine di perenzione o addirittura sopprimendolo, si va verso una causa di nullità assoluta. Da un punto di vista sistematico è quindi preferibile inserire una nuova causa di nullità all’articolo 105 CC.

È stata pure scartata la variante volta a meglio coordinare il diritto civile (causa di nullità del matrimonio) con quello penale (condanna per coazione) completando, ad