Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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della legge sull’unione domestica registrata per evitare lacune legislative. Dal momento che i diritti e i doveri del matrimonio e dell’unione domestica registrata coincidono in ampia misura, occorre anche sanzionare nel medesimo modo la costrizione di contrarre un’unione visto che l’istituto offre vantaggi analoghi o identici a quelli del matrimonio, segnatamente nel diritto in materia di stranieri (cfr. art. 52 LStr). Si propone dunque di modificare gli articoli 6 e 9 LUD.

1.3.2 Diritto internazionale privato

1.3.2.1 Conseguenze del nuovo articolo 105 numero 5 sulla LDIP

Con il presente avamprogetto il matrimonio forzato diventa una causa di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 105 AP CC. Il motivo di nullità proposto con il nuovo numero 5 dell’articolo 105 AP CC si distingue tuttavia da quello della poligamia (n. 1) o della parentela stretta (n. 3). in quanto la nuova disposizione concerne un’assenza di volontà sanabile e implica la presa in considerazione della volontà presunta o effettiva della vittima. Poligamia (sempre che sussista) e parentela stretta vanno invece considerate anche contro la volontà delle parti.

È tuttora possibile impugnare secondo il diritto svizzero un matrimonio forzato concluso all’estero. Per il ricorso d’ufficio fa stato, come previsto dal diritto interno, la competenza del foro al domicilio svizzero di uno dei coniugi (art. 15 cpv. 1 lett. b della legge sul foro, LForo, RS 272; cfr. anche l’art. 22 cpv. 1 del progetto di Codice di procedura civile, CPC) anche in relazione all’estero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei coniugi è domiciliato in Svizzera, bisogna prima di tutto chiedersi se l’impugnazione d’ufficio è possibile, dato che in virtù dell’articolo 106 CC l’azione va intentata dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi. In questi casi l’azione può essere promossa anche dall’autorità competente al luogo di origine di uno dei coniugi, se non è possibile un ricorso equivalente dell’autorità competente al luogo di domicilio di uno dei coniugi19. Qualora nessuno dei coniugi è domiciliato in Svizzera o ha la cittadinanza svizzera, l’impugnazione d’ufficio del matrimonio dinnanzi un tribunale svizzero non dovrebbe essere possibile. La questione del riconoscimento del matrimonio in Svizzera non dovrebbe tuttavia porsi troppo frequentemente. In tale caso rimane soltanto la possibilità di un controllo a titolo pregiudiziale della validità del matrimonio per la Svizzera.

Le considerazioni sul diritto vigente valgono per analogia anche per la questione del diritto applicabile e della competenza territoriale nel caso di ricorso da parte della vittima.

1.3.2.2 Matrimoni con minorenni e revisione dell’articolo 44 LDIP

Visto che una parte considerevole dei matrimoni forzati concernono persone che non hanno ancora raggiunto l’età minima legale richiesta in Svizzera per contrarre matrimonio, s’intende diminuire la loro frequenza inasprendo l’attuale regime liberale riguardante i limiti di età per contrarre matrimonio e adeguandolo al livello internazionale. In tal modo si tiene anche conto della Risoluzione 1468 del Consiglio d’Europa, nella quale gli Stati membri sono chiamati ad adeguare all’occorrenza la

19 Art. 60 LDIP. Secondo ANDREAS BUCHER, loc. cit., n. marg. 165 seg., i motivi di nullità contemplati nell’ordine pubblico possono in linea di massima essere sempre applicati in Svizzera.