Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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Mentre la violenza va considerata un’ingerenza fisica nella sfera dei diritti di un'altra persona, nel caso della minaccia di grave danno l’autore paventa alla vittima un male il cui verificarsi è fatto dipendere dalla sua volontà. Il danno paventato è considerato grave se qualsiasi persona sensata che si trovasse al posto della vittima cederebbe alla volontà dell’autore. Tale criterio povrebbe rivelarsi importante nella prassi per distinguere i matrimoni di compiacenza dai matrimoni forzati, che includono appunto anche la celebrazione forzata di matrimoni combinati. In tale contesto non si tiene soltanto conto della situazione personale della vittima bensì anche della sua facoltà di valutare correttamente la minaccia e opporvisi.
Per quanto concerne la clausola generale della limitazione della libertà d’agire si tratta di un requisito che va interpretato in modo restrittivo. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale (cfr. DTF 129 IV 8, 264; 107 IV 116), l’autore deve oltrepassare in modo evidente il grado di condizionamento generalmente tollerato usando mezzi coercitivi simili a quelli menzionati espressamente dalla legge, ossia la violenza o la minaccia di grave danno. A titolo di esempio vengono sovente citati la narcosi, l’intossicazione, la forte ubriacatura, l’ipnosi o lo spavento; nella realtà soltanto difficilmente tali eventualità si verificheranno.
1.1.4.3 Fattispecie soggettiva
L’elemento costitutivo della fattispecie soggettiva è l’intenzione: vi è intenzione se il reato è commesso consapevolmente e volontariamente. È sufficiente a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). Perché vi sia l’intenzione della coazione, non è necessaria la volontà dell’autore di mettere in atto la sua minaccia.
1.1.4.4 Illiceità
Contrariamente alla maggior parte delle altre norme penali, l’illiceità della coazione non si deduce dalla conformità alla fattispecie, ma dev'essere motivata positivamente (cfr. DTF 129 IV 15 seg.). La coazione è illecita se il mezzo o lo scopo della coercizione non è permesso o se il rapporto tra mezzo e scopo è sproporzionato, illecito o immorale. Data la formulazione aperta della fattispecie è indispensabile che la pressione esercitata sulla vittima adempia, nel caso singolo, uno degli elementi di illiceità menzionati. È il caso, ad esempio, se la vittima viene minacciata di morte qualora non concluda il matrimonio. Non vi è coazione, invece, quando una persona minaccia un'altra di lasciarla se non acconsente al matrimonio.
1.1.4.5 Colpa
La coazione illecita e conforme alla fattispecie penale è punibile unicamente se l’autore ha agito in modo colpevole. Si ritiene che l’autore agisca in modo colpevole se è possibile ritenerlo responsabile per il suo comportamento. In questa sede, il principale motivo di esclusione di colpa è dato dall’errore sull’illiceità di cui all’articolo 21 CP. Si ha errore sull’illiceità quando chi commette un reato non sa né può sapere di agire illecitamente. Soltanto conoscendo le circostanze concrete del singolo caso si può concludere se l'autore del reato ha ritenuto con sufficienti motivi di non agire in modo illecito e, quindi, può essere assolto. Per i matrimoni forzati dovrebbero essere