Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

di solito nell’ambito di tale ponderazione prevale l’interesse pubblico all’espulsione dell’autore.

1.1.5.6 Parere delle autorità cantonali di migrazione

Secondo un sondaggio effettuato dall’Ufficio federale della migrazione nell’aprile 2008 tra le autorità cantonali di migrazione in merito alla frequenza e ai problemi posti dai matrimoni per procura, vi è un numero molto esiguo di tali matrimoni, alcuni dei quali per motivi comprensibili. Per quanto concerne i matrimoni per procura celebrati all’estero non vi sono dati certi. Al momento attuale le autorità consultate non ritengono necessario un intervento da parte del legislatore poiché la legislazione sugli stranieri vigente permette già di rispondere in modo soddisfacente ai problemi che si pongono in quest’ambito.

Quasi la totalità delle autorità di immigrazione consultata si è invece espressa spontaneamente in merito al fenomeno dei matrimoni forzati per i quali si presume l’esistenza di un numero oscuro piuttosto elevato. Nella prassi tuttavia la maggior parte dei matrimoni forzati non vengono quasi mai denunciati e difficilmente le autorità sono in grado di comprovarli. In singoli casi la fattispecie è venuta alla luce nel corso della procedura di divorzio. Un limite minimo di età fissato a 18 anni per contrarre il matrimonio è stato accolto favorevolmente dalle autorità cantonali di immigrazione. Non sono invece state proposte altre innovazioni a livello legislativo.

1.2 Nuovo disciplinamento proposto

1.2.1 Diritto privato

Si propone di completare l’articolo 99 capoverso 1 numero 1 CC concernente l’esecuzione della procedura preparatoria con una disposizione secondo cui l’ufficio dello stato civile esamina anche se non sussistono circostanze che lasciano presupporre che la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati.

Le cause di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 105 CC sono completate con due fattispecie: da un canto se il matrimonio non è stato contratto secondo la libera volontà degli sposi (art. 105 n. 5 AP), dall’altro se al momento della celebrazione del matrimonio uno degli sposi non ha ancora compiuto 18 anni (art. 105 n. 6 AP).

Per analogia lo stesso si applica alla legge sull’unione domestica registrata (art. 6 cpv. 1, art. 9 cpv. 1 lett. d ed e AP LUD).

1.2.2 Diritto internazionale privato

Tutti i presupposti della celebrazione del matrimonio in Svizzera vanno valutati esclusivamente secondo il diritto svizzero (art. 44 AP LDIP); l’articolo 45a LDIP concernente il matrimonio con minorenni non ha più ragione di essere e va dunque stralciato. L’articolo 45 capoverso 2 AP LDIP presuppone soltanto il domicilio in Svizzera di uno dei coniugi ed estende così i motivi per rifiutare il riconoscimento del matrimonio.