Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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Compendio

Le Camere hanno accettato in forma modificata la mozione Heberlein concernente i matrimoni forzati e i matrimoni combinati poiché la necessità di intervenire sussiste unicamente in relazione ai matrimoni forzati, poiché violano il diritto all’autodeterminazione dell’individuo. Un matrimonio di compiacenza, se manca la costrizione, può per contro essere concluso con la libera volontà di entrambi i coniugi e di conseguenza non lo si può contestare.

Con il presente avamprogetto concernente una legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati il Consiglio federale dà avvio all’attuazione del mandato legislativo conferitogli dalle Camere.

− Viene proposto di completare il Codice civile per quanto concerne l’attuazione della procedura preparatoria del matrimonio con una disposizione secondo la quale l’ufficio dello stato civile esamina se non vi siano circostanze che rivelano che la domanda non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati. Inoltre le attuali cause di nullità assoluta vanno ampliate con due nuove fattispecie riguardanti il caso in cui il matrimonio è stato concluso senza il libero consenso dei coniugi e quello in cui al momento del matrimonio uno dei coniugi non ha ancora compiuto 18 anni.

− Nell’ambito del diritto internazionale privato è necessario contrastare i matrimoni forzati con un inasprimento del regime relativo ai matrimoni con minorenni. In Svizzera non sarà più consentito contrarre tali matrimoni neppure agli stranieri. Tale innovazione come pure le modifiche del Codice civile proposte permetteranno inoltre di considerare in modo nuovo l’ordine pubblico visto che anche i matrimoni con minorenni contratti all’estero non saranno di principio più tollerati.

Il Codice penale svizzero non prevede disposizioni esplicite per sanzionare i matrimoni forzati. Rientrano comunque nella fattispecie della coazione, sono perseguiti d’ufficio e puniti con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. L’introduzione di una nuova norma penale sul «matrimonio forzato» potrebbe contribuire a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica, non è tuttavia sicuro che un tale segnale giunga davvero agli autori e alle vittime. Inoltre i problemi legati all’accertamento dei fatti non verrebbero affatto risolti.

Neppure a livello di legislazione in materia di stranieri sussiste una necessità d’intervento, visto che la nuova legge sugli stranieri è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Essa prevede novità quali i corsi di lingua o d’integrazione nonché informazioni concernenti le condizioni di vita, i diritti e i doveri. Per il momento si rinuncia in particolare a proporre un limite minimo di età per il ricongiungimento coniugale. Se in avvenire le misure legislative previste per lottare contro i matrimoni forzati in Svizzera si rivelassero insufficienti, si potrebbe esaminare l’opportunità di introdurre un limite minimo di età per il ricongiungimento dei coniugi stranieri.