Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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a quanto previsto dall’articolo 105 CC. Ne discende che anche in una procedura di riconoscimento la contestazione del matrimonio è possibile unicamente su richiesta del coniuge vittima di coazione.
Nell’ambito dell’articolo 32 LDIP un matrimonio valido all’estero dev'essere riconosciuto prima di essere se del caso iscritto nel registro dello stato civile. Se il matrimonio è impugnato o se il coniuge costretto al matrimonio si oppone all’iscrizione nel registro, l’autorità cantonale di sorveglianza dispone il blocco della divulgazione dei dati secondo l’articolo 46 OSC fino alla decisione o fino alla scadenza inutilizzata del termine di sei mesi (art. 108 CC). Se il matrimonio viene annullato dal tribunale, la decisione viene iscritta nel registro.
Per quanto riguarda l’impugnazione di un matrimonio forzato celebrato all’estero, si può partire dal presupposto che le possibilità contemplate dall’articolo 107 numero 4 CC valgono anche per questo tipo di matrimoni. Il diritto applicabile alle cause di nullità risulta per analogia dall’articolo 61 LDIP, dove il primo capoverso rinvia innanzitutto al diritto svizzero. È ben vero che il capoverso 2 prevede un’eccezione nel caso in cui i coniugi abbiano una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro sia domiciliato in Svizzera, ma tale eccezione viene relativizzata dal capoverso 3 per i casi in cui il diritto nazionale straniero applicabile non ammette un’impugnazione o la ammette soltanto a condizioni straordinariamente severe. Il capoverso 3 presuppone un rapporto stretto con la Svizzera, in quanto ammette l’applicazione del diritto svizzero se uno dei coniugi è cittadino elvetico o risiede in Svizzera da almeno due anni. In caso di impugnazione di matrimoni forzati occorre però rinunciare a questa correlazione poiché l’applicazione del diritto straniero che non ammette tale impugnazione può essere considerata contraria all’ordine pubblico9.
Secondo la dottrina dominante i singoli motivi di impugnazione soggiacciono per principio a un diritto diverso da quello applicabile all’impugnazione del matrimonio medesimo; in questo caso fa stato il diritto applicabile alla celebrazione del matrimonio in virtù dell’articolo 44 capoverso 2 LDIP. Ciò è tuttavia escluso se è incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (art. 17 LDIP), del quale fa parte anche, come già menzionato, l’articolo 107 capoverso 4 CC.
Secondo l’articolo 59 LDIP i tribunali svizzeri sono competenti se uno dei coniugi dimora in Svizzera. Altrimenti, se una delle parti è un cittadino svizzero, è possibile proporre un’azione dinanzi ai tribunali del luogo di origine, sempreché sia impossibile farlo nel domicilio estero di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere (art. 60 LDIP). Se nessuno dei coniugi è svizzero e se un procedimento all’estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, è possibile proporre un’azione in Svizzera a condizione che la fattispecie denoti sufficiente connessione con la Svizzera (art. 3 LDIP)10. In questo caso basta già una debole correlazione territoriale poiché altrimenti la parte che propone l’azione si vedrebbe
9 A questo proposito si rinvia alle spiegazioni di OTHENIN-GIRARD, La réserve de l'ordre public en droit international privé suisse, Neuchâtel 1999, n. 559: «Le mariage doit reposer sur le libre consentement des fiancés; ce principe relève du noyau dur de l'ordre public. La réserve nous paraît faire obstacle à l'application d'un droit étranger qui se contenterait d'exigences moins strictes en matière de consentement». In altre parole, l’art. 107 n. 4 CC va considerato come ordine pubblico positivo che va rispettato.
10 Cfr. PAUL VOLKEN, Zürcher Kommentar, 2a ed., Zurigo, 2004, n. marg. 19 e 29 seg. ad art. 3 LDPI.