Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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legislazione nazionale in modo tale da fissare o innalzare a 18 anni l’età minima per il matrimonio, a non riconoscere i matrimoni forzati e i matrimoni con minori celebrati all’estero, salvo se, trattandosi degli effetti del matrimonio, ciò è nell’interesse delle vittime (n. 14, 14.2, 14.2.1 e 14.2.4). La risoluzione stabilisce inoltre che il matrimonio precoce è l’unione di due persone di cui almeno uno non ha compiuto 18 anni (n. 7).
L’inasprimento proposto dall’avamprogetto prevede due misure: da un canto non sarà più ammesso il matrimonio con minorenni neppure nel caso in cui gli sposi sono entrambi cittadini stranieri; dall’altro i matrimoni con minori celebrati all’estero non saranno per principio più tollerati. Con la revisione dell’articolo 44 LDIP proposta tutti i requisiti per contrarre un matrimonio in Svizzera dipenderanno esclusivamente dal diritto nazionale svizzero (cfr. in merito il commento relativo al nuovo articolo 44 AP LDIP). La seconda misura consiste nel fatto che l’ordine pubblico svizzero, il cui rispetto è una condizione per il riconoscimento di matrimoni celebrati all’estero, ha una portata più ampia. Il limite dell’età per contrarre matrimonio in Svizzera, ossia 18 anni, fa ora parte dell’ordine pubblico. Tale circostanza è evidenziata da un canto dalla revisione dell’articolo 44 LDIP, menzionata in precedenza, e, dall’altro, dal fatto che il difetto dell’età per contrarre matrimonio figura ora con il matrimonio forzato nell’articolo 105 AP CC come nuova causa di nullità, con la conseguenza che un matrimonio con minorenni va impugnato d’ufficio. La dottrina attribuisce all’ordine pubblico i motivi di nullità da applicare d’ufficio previsti dall’articolo 105 CC.
Il giudice, dinnanzi al quale viene impugnato il matrimonio con minorenni fondandosi sull’articolo 105 CC, rinuncia all’annullamento del matrimonio se l’interesse preponderante del coniuge minore impone che il matrimonio venga mantenuto. Dal momento che l’ordine pubblico svizzero non può spingersi oltre il regime nel diritto interno, occorre che il disciplinamento citato si applichi per analogia anche in relazione con il riconoscimento dei matrimoni celebrati all’estero. In altre parole a un matrimonio contratto all’estero è possibile negare il riconoscimento se ciò si concilia con gli interessi del minorenne poiché, in ultima analisi, lo scopo è proprio la sua protezione.
Siccome non è sempre evidente quali siano gli interessi della vittima e occorre procedere all’analisi differenziata del singolo caso, sarebbe opportuno che spetti al giudice, in una procedura principale specifica, valutare l’incompatibilità del matrimonio con l’ordine pubblico. In caso di dubbio occorre dunque in una prima fase riconoscere un matrimonio contratto validamente all’estero in base all’articolo 45 capoverso 1 LDIP. In una seconda fase è poi necessario informare l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC, che è tenuta a proporre l’azione di annullamento del matrimonio. In seguito il giudice deciderà se il matrimonio va annullato o mantenuto a ragione di circostanze particolari. Tale modo di procedere, che corrisponde a quello in caso di matrimonio forzato, serve anche alla certezza del diritto, poiché è possibile impedire che le diverse autorità che si occupano della questione dell’esistenza di un matrimonio decidano diversamente, ciò che costituirebbe una situazione insostenibile nel caso di un problema di statuto rilevante come quella dell’essere sposati. Come nel caso del matrimonio forzato occorrerebbe seguire la procedura precedentemente menzionata anche nel quadro dell’articolo 32 LDIP. L’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile dispone l’iscrizione del matrimonio, ma informa nel contempo l’autorità competente per il ricorso e dispone un blocco della divulgazione secondo l’articolo 46 OSC fino alla sentenza.