Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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evitare situazioni equivoche e incertezze giuridiche concernenti una questione di statuto così importante20. Un matrimonio celebrato all’estero può dunque essere ignorato soltanto per motivi decisamente rilevanti come quelli attualmente previsti nella legge. Una restrizione si concilierebbe difficilmente con lo spirito dell’articolo 45 capoverso 1 LDIP.
Per il riconoscimento dei matrimoni celebrati all’estero la legge contempla due eccezioni: un contegno abusivo allo scopo di eludere le norme svizzere sulla nullità del matrimonio (art. 45 cpv. 2 LDIP) e l’incompatibilità con l’ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b LDIP). La prima non è applicabile ai matrimoni per procura, dal momento che concerne unicamente l’elusione delle cause di nullità secondo l’articolo 105 CC. Per quanto concerne l’ordine pubblico è già stato precedentemente illustrato che quest’ultimo non è violato a causa del riconoscimento di un matrimonio per procura.
Tuttavia, fondandosi sull’articolo 32 capoverso 3 LDIP, prima dell’iscrizione di un matrimonio contratto per procura all’estero, è opportuno che l’autorità dello stato civile senta il coniuge rappresentato e si faccia confermare dalla persona interessata che la dichiarazione presentata in suo nome corrispondeva effettivamente alla sua volontà.
1.3.3 Diritto penale
1.3.3.1 Rinuncia a modifiche
Secondo il Consiglio federale il diritto vigente permette di lottare efficacemente contro i matrimoni forzati. Come già illustrato dettagliatamente nel suo rapporto 05.3477 «Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza», dal punto di vista legislativo una nuova norma penale non è necessaria. Rinunciando a una nuova disposizione, si continuerà a sussumere i matrimoni forzati nella fattispecie della coazione di cui all’articolo 181 CP, a perseguirli d’ufficio e a punirli con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il matrimonio forzato è celebrato in Svizzera o vi è stato messo in atto anche soltanto il tentativo, tutti gli autori, coautori ma anche coloro che hanno partecipato, ossia gli istigatori e i complici, sono punibili ai sensi del diritto penale svizzero. Se il matrimonio forzato si svolge all’estero i coautori che commettono l’atto in Svizzera soggiacciono alla sovranità penale svizzera. In tali casi la punibilità dell’autore che commette un reato all’estero è retta dall’articolo 7 CP.
Gli altri atti tipicamente connessi con il matrimonio forzato come le minacce, il sequestro di persona, le lesioni personali, la coazione sessuale o la violenza fisica rientrano nelle fattispecie penali già esistenti.
1.3.3.2 Opinabilità di una nuova norma penale sul «matrimonio forzato»
È ben vero che una disposizione penale specifica potrebbe fungere da segnale per l’opinione pubblica, ma secondo il Consiglio federale tale funzione non va sopravalutata poiché in una norma di questo tipo rientrerebbero soltanto casi già
20 Cfr. il messaggio del Consiglio federale concernente la LDIP, n. 232.5 (FF 1983 I 239) e MAURICE COURVOISIER, loc. cit., n. 3 art. 45 LDIP.