Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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competente, il quale deve assicurarsi che il «perdono» non sia una dichiarazione rilasciata sotto pressione. L’ordinamento giuridico deve tener conto dell’economia processuale e dell’assenza di un interesse all’azione di annullamento, per evitare di rendere nullo un matrimonio nel frattempo voluto dai diretti interessati, che quindi lo celebrerebbero di nuovo – questa volta liberamente e dunque validamente – non appena venisse sciolto.
Per motivi di politica legislativa tali eventualità – che il giudice dovrà esaminare caso per caso – non vengono espressamente menzionate nella norma per evitare di vanificare gli effetti positivi attesi dalla nuova regolamentazione.
Art. 6 e 9 AP LUD
Le disposizioni concernenti le unioni domestiche registrate costituiscono il corrispettivo degli articoli 9 e 105 AP CC. Si rinvia dunque ai relativi commenti. Sinora non si ha notizia di unioni domestiche registrate forzate. L’adozione di tali disposizioni ha dunque lo scopo di evitare lacune in un disciplinamento ampiamente identico a quello concernente il matrimonio.
2.2 Diritto privato internazionale
Art. 44 Celebrazione del matrimonio. Diritto applicabile
Secondo l’articolo 44 capoverso 1 LDIP i presupposti materiali della celebrazione del matrimonio in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero. Secondo il capoverso 2, se i presupposti giusta il diritto svizzero non sono adempiuti, il matrimonio tra stranieri può comunque essere celebrato in Svizzera se conforme ai presupposti del diritto nazionale di ambedue gli sposi o di uno di loro. Nei casi previsti dall’articolo 44 capoverso 2 LDIP rientrano il matrimonio tra nipoti, il matrimonio tra figliastri, il matrimonio tra persone che non raggiungono l’età legale svizzera per contrarre matrimonio e il matrimonio tra fratelli adottivi. I primi due casi sono nel frattempo venuti a cadere. In futuro anche il terzo caso non sarà più dato, poiché con la presente revisione anche gli stranieri non potranno più contrarre matrimonio in Svizzera con minorenni.
Soltanto il matrimonio tra fratelli e sorelle adottivi costituirà dunque ancora un eventuale caso d’applicazione concreto. Secondo il parere dominante il matrimonio con figli adottivi è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico. Mantenere l’articolo 44 capoverso 2 soltanto per i matrimoni tra fratelli e sorelle adottivi non appare ragionevole. In questo caso è preponderante l’interesse a disporre di una soluzione chiara: sia i presupposti materiali sia quelli formali della celebrazione di un matrimonio in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero. Le regole vigenti devono applicarsi in eguale misura ai cittadini svizzeri e agli stranieri.
Art. 45 cpv. 2 Matrimonio celebrato all’estero
Per il principio del riconoscimento dei matrimoni celebrati validamente all’estero, sancito dall’articolo 45 capoverso 1 LDIP, sussiste un’altra riserva oltre a quella generale dell’ordine pubblico già menzionata precedentemente: secondo l’articolo 45 capoverso 2 LDIP un matrimonio celebrato all’estero non è riconosciuto qualora la celebrazione «all’estero è stata manifestamente voluta per eludere le norme del