Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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4 Basi legali
4.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda essenzialmente sugli articoli 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile e di diritto penale.
Il diritto al matrimonio sancito dall’articolo 14 Cost. tutela la libertà della persona a contrarre il matrimonio in età adatta a sposarsi. Ne risulta anche il diritto di non contrarre il matrimonio.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
I matrimoni forzati non rientrano nella sfera di protezione dell’articolo 12 CEDU riguardante il diritto di sposarsi. Gli Stati firmatari possono perciò prevedere misure per prevenire o impugnare i matrimoni forzati. Dall’articolo 12 CEDU risulta inoltre l’obbligo positivo per gli Stati firmatari di fare in modo che le vittime possano impugnare efficacemente detti matrimoni.
Un matrimonio concluso contro la volontà di uno o di entrambi i coniugi non è tutelato dall’articolo 8 CEDU concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare.