Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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diritto svizzero sulla nullità del matrimonio». Per nullità s’intende la nullità assoluta di cui all’articolo 105 CC. Tale regolamentazione va intesa come espressione del divieto generale dell'abuso di diritto contemplato dall’articolo 2 capoverso 2 CC ed è diretta contro l’intento di eludere intenzionalmente il diritto svizzero. Ne consegue sempre un rifiuto di riconoscere il matrimonio in questione. Per una «mera» possibilità di dichiarare nullo il matrimonio non sussiste la base legale.
Un’elusione del diritto svizzero può entrare in linea di conto soltanto qualora nel caso specifico sussiste un rapporto sufficientemente stretto con la Svizzera («Binnenbeziehung»). Secondo l’articolo 45 capoverso 2 LDIP un siffatto rapporto è dato se uno dei coniugi è cittadino svizzero o ambedue sono domiciliati in Svizzera. Tuttavia, nell’ambito dei matrimoni con minorenni, uno dei casi tipici che si verificano in Svizzera è proprio quello del coniuge già domiciliato nel nostro Paese che cerca una sposa all’estero e vi contrae il matrimonio prima del ricongiungimento coniugale in Svizzera. Al fine di includere anche tali casi, la nuova versione proposta dell’articolo 45 capoverso 2 AP LDIP presuppone soltanto il domicilio svizzero di uno dei coniugi. La questione del riconoscimento del matrimonio celebrato all’estero si porrà comunque soltanto se i coniugi intendono risiedere in Svizzera, poiché in tal caso sussiste il rapporto sufficientemente stretto di cui sopra.
Estendendo l’articolo 45 capoverso 2 LDIP sarà pure più agevole applicarlo alle fattispecie di cui all’articolo 105 numero 4 CC. Anche nel caso dei cosiddetti matrimoni fittizi sovente un solo coniuge ha il domicilio in Svizzera. La disposizione non si applica invece ai matrimoni forzati disciplinati dall’articolo 105 numero 5 AP CC, poiché l’intento di eludere il diritto svizzero deve coinvolgere ambedue i coniugi e ciò non può ovviamente venir rimproverato al coniuge costretto a sposarsi.
Art. 45a Maggiore età
Secondo l’attuale articolo 45a LDIP i minorenni domiciliati in Svizzera raggiungono la maggiore età con la celebrazione di un matrimonio in Svizzera o con il riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero. Tale regola si spiega con il fatto che secondo il diritto vigente i cittadini stranieri potevano contrarre un matrimonio in Svizzera anche se uno degli sposi non aveva ancora raggiunto la maggiore età nel nostro Paese, ossia 18 anni. Ciò discendeva dall’articolo 44 capoverso 2 LDIP secondo il quale il matrimonio tra stranieri può essere celebrato in Svizzera se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno degli sposi. Come già menzionato in precedenza, tale disposizione soggiace alla riserva dell’ordine pubblico svizzero. Quest’ultimo era tuttavia ritenuto violato nel caso di matrimoni con persone sotto i 16 anni o, in certi casi, di 15 anni. Ora ciò cambierà: con il nuovo regime, fondato su una nuova concezione giuridica, per contrarre matrimonio in Svizzera, in virtù dell’ordine pubblico sarà necessario che entrambi gli sposi siano maggiorenni. In relazione all’età legale per contrarre matrimonio, l’articolo 44 capoverso 2 LDIP diventa dunque superfluo e con esso pure la parte dell’articolo 45a LDIP che concerne la celebrazione del matrimonio in Svizzera.
La parte rimanente dell’articolo 45a LDIP concerne il riconoscimento di matrimoni celebrati all’estero. Secondo il diritto attualmente vigente i matrimoni con minorenni contratti all’estero andavano riconosciuti con la riserva dell’ordine pubblico che sinora richiedeva, come già menzionato, un limite di età inferiore. Con il nuovo regime previsto dall’avamprogetto si verifica un cambiamento di rotta in base al quale i matrimoni con minorenni celebrati all’estero non sono per principio più tollerati e