Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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previsti dal diritto vigente21. A causa delle barriere culturali e linguistiche non è tuttavia sicuro che il segnale contenuto in una nuova norma penale specifica pervenga agli autori e alle vittime22. Inoltre i problemi legati all’accertamento dei fatti non verrebbero affatto risolti da tale disposizione, poiché essa non contribuirebbe a eliminare il silenzio delle vittime e a facilitare la raccolta delle prove23. Vi è anzi da temere che un inasprimento della comminatoria penale accrescerebbe il conflitto di coscienza al quale sono esposte praticamente tutte le vittime nei confronti degli autori, con ripercussioni negative sulla disponibilità a collaborare con le autorità. Anche prevedere di sanzionare tutti i reati commessi all’estero, rinunciando alla condizione della doppia punibilità, avrebbe ben pochi effetti pratici, visto che in tali casi le autorità svizzere devono di regola chiedere l’assistenza giudiziaria allo Stato straniero, che, in mancanza della doppia punibilità, non può tuttavia essere pretesa.
Infine occorre rilevare che diverse misure preventive sono in fase di preparazione o sono già state attuate. Per lottare contro i matrimoni forzati tali misure - come ad esempio le campagne di informazione e di sensibilizzazione, l’indicazione agli stranieri prima e dopo la loro entrata in Svizzera che nel nostro Paese è vietato contrarre un matrimonio forzato, l’informazione mirata degli sposi, il potenziamento della cooperazione tra le autorità e l’approntamento di offerte di consulenza e assistenza per gli interessati - costituiscono strumenti più efficaci di una norma penale specifica.
L’introduzione di questa norma penale renderebbe il matrimonio forzato una fattispecie penale qualificata di coazione. In Svizzera esiste già una comminatoria più severa per i casi qualificati di coazione quali la rapina (art. 140 CP), l’estorsione (art. 156 CP), la coazione sessuale (art. 189 CP) e la violenza carnale (art. 190 CP). Su tale base, l’inasprimento della comminatoria penale per i casi di matrimonio forzato potrebbe giustificarsi. Bisogna tuttavia evitare di introdurre una pena minima, poiché ciò limiterebbe inutilmente il margine di apprezzamento del giudice. Per di più, la comminatoria di una pena minima per il reato di coazione è particolarmente problematica, poiché, data la sua formulazione aperta, è spesso difficile distinguere tra un comportamento non punibile e la coazione perseguibile. Anche nel caso di una nuova norma penale specifica sul «matrimonio forzato» le autorità potrebbero rinunciare a perseguire il coniuge o i famigliari se ciò corrisponde alla volontà e all’interesse della vittima e se non prevale l’interesse pubblico al perseguimento penale. Ciò implicherebbe tuttavia l’adeguamento dell’articolo 55a capoverso 2 CP24.
1.4 Normative estere
Nella sua perizia del 31 maggio 2007, l’Istituto svizzero di diritto comparato ha esaminato la situazione giuridica attuale in materia di matrimoni forzati nell’UE, negli Stati confinanti con la Svizzera (Germania, Francia, Austria, Italia), in Danimarca, Svezia, Norvegia, Belgio e Gran Bretagna. Il matrimonio forzato è sanzionabile sul piano civile e penale in molti dei Paesi esaminati25.
21 Cfr. in merito WOLFGANG WOHLERS «Zwangsehen in strafrechtlicher Sicht», FamPra 4/2007, pag. 763.
22 Cfr. in merito WOLFGANG WOHLERS, loc. cit., pag. 764.
23 Cfr. in merito WOLFGANG WOHLERS, loc. cit., pag. 766 seg.
24 Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, l’articolo 55a CP è modificato; cfr. FF 2007 6465.
25 Cfr. in merito rapporto 05.3477, n. 4.