Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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rilevanti in particolare i seguenti fattori: punibilità del matrimonio forzato nel paese d'origine, grado di istruzione dell'autore, contesto e ambiente (rurale-tradizionalista o urbano-progressista), durata della permanenza in Svizzera, grado di integrazione e conoscenza del fatto che i matrimoni forzati in Svizzera non sono consuetudine17.
1.1.4.6 Reità e partecipazione
Si suppone generalmente che all'organizzazione e all'esecuzione di un matrimonio forzato partecipano varie persone.
La giurisprudenza costante del Tribunale federale considera coautore «chi partecipa intenzionalmente e in modo determinante a decidere, pianificare e preparare un reato in modo tale da apparire coinvolto in prima persona» (DTF 108 IV 92 con altri rinvii). I coautori non devono necessariamente essere presenti all'esecuzione del reato; può bastare la loro partecipazione alla pianificazione e al coordinamento, sempreché essi diano un contributo decisivo, abbiano la padronanza delle proprie azioni e perseguano un interesse personale. I presupposti potrebbero ad esempio essere già soddisfatti se i genitori di una ragazza costretta al matrimonio organizzassero e pagassero il viaggio nel paese d’origine o se addirittura accompagnassero la figlia. La semplice presenza dei genitori durante la cerimonia del matrimonio forzato – premesso che ne siano al corrente – può ad esempio configurare la correità poiché la vittima si trova in un rapporto di dipendenza e di autorità e ciò può agevolare notevolmente che tolleri il matrimonio forzato. L'interesse personale dei genitori al matrimonio consiste nell’onorare le tradizioni e guadagnarsi la stima della comunità.
L’articolo 24 CP definisce istigatore chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto. Potrebbe dunque ad esempio configurarsi l’istigazione qualora familiari o conoscenti inducano i genitori a costringere la figlia a sposarsi.
In virtù dell’articolo 25 CP è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Diversamente dalla correità, qui è sufficiente qualsiasi contributo sussidiario che agevoli in un modo o nell'altro il matrimonio forzato.
1.1.4.7 Atti preparatori e tentativo
Secondo la prassi del Tribunale federale, un tentativo è punibile quando è stato compiuto l'ultimo passo decisivo dal quale, di regola, non è più possibile tornare indietro a meno che vi siano circostanze esterne che ostacolino o impediscano il perseguimento dell’intento (DTF 99 IV 153). Nel caso di un matrimonio forzato concluso all’estero ci si deve chiedere se i preparativi al viaggio condotti in Svizzera vadano considerati un tentativo nel senso summenzionato e, pertanto, giustifichino il perseguimento di chi vi partecipa oppure se si tratti di atti preparatori non
17 Cfr. in merito la perizia legale di STEFAN TRECHSEL e REGULA SCHLAURI «Weibliche Genitalverstümmelung in der Schweiz», pag. 17 segg. Gli autori della perizia chiedono un intervento attivo delle autorità svizzere: all'entrata in Svizzera o al primo contatto con rappresentanti delle autorità gli immigrati devono essere informati efficacemente sulla situazione giuridica svizzera in modo da escludere che possano invocare l'errore sul divieto e sull’illiceità.