Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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La nuova Commissione federale della migrazione, che sostituisce la Commissione federale dei rifugiati e la Commissione federale degli stranieri, continuerà a occuparsi del tema.

1.1.5.4 Ricongiungimento familiare

I diritti al ricongiungimento familiare previsti nella legislazione in materia di stranieri (art. 42 LStr) nascono soltanto con la registrazione del matrimonio nel registro dello stato civile svizzero. Dal momento che in futuro la registrazione di matrimoni con minorenni nel registro dello stato civile non è più permessa, non possono neppure derivarne diritti al ricongiungimento familiare. Nel quadro del diritto vigente è tuttavia possibile tenere conto di eventuali casi personali particolarmente gravi (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr).

Se il matrimonio è stato celebrato all’estero e non vi è l’obbligo di registrarlo nel registro dello stato civile svizzero, spetta all’autorità cantonale competente in materia di migrazione esaminare se vi siano le condizioni legali (art. 43–45 LStr) per il ricongiungimento familiare. Il diritto al rilascio (art. 43 LStr) o la possibilità di concedere il permesso di dimora (art. 44 e 45 LStr) è soltanto dato se la persona che giunge in Svizzera per ricongiungersi è il coniuge. In futuro, affinché un matrimonio sia considerato legalmente valido, i coniugi dovranno aver compiuto 18 anni. L’autorità cantonale competente in materia di stranieri normalmente rifiuterà dunque il ricongiungimento familiare nel caso in cui uno dei coniugi non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno d’età. Anche qui sarà possibile tenere conto di eventuali casi personali gravi nel quadro del diritto vigente (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr).

Per il momento s’intende dunque rinunciare alla proposta di un limite d’età di 21 o 24 anni per il ricongiungimento dei coniugi. Se in futuro dovesse emergere che la modifica del diritto internazionale privato prevista per lottare contro i matrimoni forzati in Svizzera non è sufficiente, si potrà esaminare l’opportunità di introdurre un’età minima per il ricongiungimento di coniugi stranieri. In tal caso si renderebbe necessario un adeguamento della legge sugli stranieri.

1.1.5.5 Conseguenze del matrimonio forzato sullo statuto di soggiorno della vittima e dell’autore

Qualora sia stato accertato un matrimonio forzato, occorre distinguere tra le seguenti situazioni per quanto concerne l’ulteriore soggiorno nel nostro Paese delle persone interessate.

− La vittima aveva diritto a soggiornare in Svizzera già prima di contrarre il matrimonio: in questo caso, il rilascio del permesso non poggia sul ricongiungimento familiare. Dal punto di vista del diritto in materia di stranieri la vittima non deve temere alcuna conseguenza all’atto dello scioglimento del vincolo matrimoniale.

− La vittima è entrata in Svizzera per ricongiungersi con il coniuge svizzero o straniero con permesso di domicilio: la legge sugli stranieri prevede che i coniugi stranieri di cittadini svizzeri o di titolari del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se i due coniugi coabitano (art. 42 e 43 cpv. 1 LStr). Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio (art. 42