Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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chiedere la nullità se «ha contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l’onore propri o di una persona a lui strettamente legata».

Il matrimonio di compiacenza – ossia il matrimonio tra due persone che non si sono scelte ma che sono state scelte da familiari o altri intermediari –, concluso con la libera volontà dei coniugi, non può essere rimesso in discussione con un'azione di annullamento. Può però essere sciolto mediante divorzio. Nel diritto vigente questo tipo di matrimonio è perfettamente valido nella misura in cui i fidanzati vi hanno davvero acconsentito5.

1.1.3 Diritto internazionale privato

1.1.3.1 Impugnazione dei matrimoni forzati

Secondo l’articolo 45 capoverso 1 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) il matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera. Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero non è riconosciuto qualora la celebrazione sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio (art. 45 cpv. 2 LDIP). Per nullità s’intende la nullità assoluta di cui all’articolo 105 CC, mentre la nullità relativa di cui all’articolo 107 CC non è considerata6. Oltre a quanto previsto all’articolo 45 capoverso 2 LDIP, il matrimonio celebrato all'estero non è riconosciuto se il riconoscimento è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero o qualora una parte provi che la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero (art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b LDIP)7. Vi è incompatibilità con l’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 LDIP se «il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione straniera contrastano in modo intollerabile con l’idea svizzera del diritto»8.

L’incompatibilità con l’ordine pubblico svizzero è riconosciuta ad esempio in caso di poligamia. La mancanza di consenso nel caso della celebrazione del matrimonio è invece molto più difficile da rilevare molto. È opinione diffusa che il principio di ordine pubblico è rispettato se il matrimonio forzato celebrato all’estero può essere impugnato alla stregua di un matrimonio svizzero. A norma dell’articolo 107 CC, soltanto il coniuge costretto al matrimonio può invocare la mancanza di consenso, mentre non è prevista l'impugnazione d'ufficio da parte di un'autorità, contrariamente

5 La mediazione matrimoniale è retta da disposizioni particolari in vigore dal 1° gennaio 2000 (art. 406a segg. CO). L'ordinanza d'applicazione, ossia l'ordinanza del 10 novembre 1999 concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero (RS 221.218.2), sottopone l’attività di mediazione ad autorizzazione e vieta in particolare ai mandatari di «esercitare, a titolo principale o accessorio, direttamente o indirettamente, autonomamente o al servizio di terzi, un’altra attività tale da ostacolare la libertà di decisione delle persone da presentare al mandante o da metterle in un rapporto di dipendenza» (cfr. art. 4).

6 Cfr. MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2a ediz., Basilea, 2007, n. marg. 34 segg. ad art. 45 LDIP.

7 Cfr. MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2a ediz., n. marg. 40 ad art. 45 LDIP con rinvii.

8 DTF 126 III 327, consid. 2b. In tedesco: «wenn das einheimische Rechtsgefühl durch die Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in unerträglicher Weise verletzt würde, weil dadurch grundlegende Vorschriften der schweizerischen Rechtsordnung missachtet werden» (DTF 131 III 182, consid. 4.1).