Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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2.1 Diritto privato

Art. 99 AP CC Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria

Già oggi l’ufficiale dello stato civile deve rifiutarsi di celebrare il matrimonio se appare manifesto che il consenso non è espresso liberamente e entrambi i fidanzati o uno di essi contrae matrimonio perché costretto.

Per dare un chiaro segnale, questo principio, che discende direttamente dalla garanzia costituzionale del matrimonio, va inserito espressamente nel Codice civile.

Secondo il tenore del nuovo articolo 99 AP CC all’ufficiale dello stato civile viene attribuito un ruolo più chiaro nella lotta contro i matrimoni forzati. Si sottolinea inoltre l’importanza della libera volontà dei fidanzati. La norma verrà precisata dalle disposizioni esecutive dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dalle istruzioni dell’Ufficio federale dello stato civile. In caso di dubbio, l’ufficiale dello stato civile deve essere autorizzato a sentire ambedue i fidanzati o uno di essi, per sincerarsi della loro libera volontà di contrarre il matrimonio e assicurarsi che non vi sia alcuna indebita pressione esterna esercitata da terzi.

I fidanzati vengono resi attenti alle conseguenze di un matrimonio forzato e con la firma del modulo « Dichiarazione relativa alle condizioni del matrimonio » confermano di contrarre il matrimonio liberamente.

Art. 105 AP CC Nullità assoluta

L’introduzione di due nuove cause di nullità assoluta all’articolo 105 AP CC sottolinea chiaramente il fatto che la libera volontà di contrarre matrimonio e il divieto di matrimoni con fanciulli fanno parte dell’ordine pubblico.

Per quanto concerne i matrimoni forzati, l’istituzione di una causa di nullità assoluta offre una protezione efficace della vittima, che può ma non deve intentare un’azione, in quanto spetta all’autorità cantonale competente proporre d’ufficio un’azione di annullamento. L’azione di annullamento è sempre proponibile, ad esempio quando è stata emessa una sentenza penale o addirittura dopo che il termine di prescrizione dell’azione penale è scaduto se l’impiego della coercizione viene scoperto successivamente.

La decisione di annullamento del matrimonio esplica effetti ex nunc; non ha dunque effetto retroattivo eccetto per quanto concerne i diritti successori, che il coniuge superstite perde. Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della decisione di annullamento per quanto concerne gli sposi e i figli (art. 109 CC), di modo che quest’ultimi conservano eventualmente lo statuto di figli nati nel matrimonio. Al coniuge vittima del matrimonio forzato è possibile concedere dei contributi di mantenimento.

In determinati casi il giudice potrà rinunciare ad annullare il matrimonio se ciò si rivela essere nell’interesse preponderante della vittima; ciò dovrebbe ad esempio verificarsi nel caso del matrimonio di un adolescente che sta per diventare maggiorenne al momento della decisione e che conferma d’aver liberamente acconsentito al matrimonio. Potrebbero anche essere presi in considerazione i casi in cui la vittima di un matrimonio forzato ha «perdonato» l’autore e desidera restare coniugata. Tale situazione andrebbe però debitamente accertata dal giudice