Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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In casi palesi, ossia nei casi in cui a ragione della giovane età della persona interessata o in considerazione delle circostanze particolari è manifesto che gli interessi preponderanti della persona si oppongono a un mantenimento del matrimonio, è possibile negare a titolo pregiudiziale il riconoscimento di quest’ultimo. Dalla prassi dell’Ufficio federale di giustizia summenzionata, alla quale si rinvia nel rapporto 05.3477 del Consiglio federale «Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza», è possibile desumere che di regola a un matrimonio con una persona d’età inferiore ai 16 anni va a priori negato il riconoscimento. L’opportunità di tracciare un limite inderogabile andrebbe lasciato tuttavia alla giurisprudenza.

È ipotizzabile anche un altro modo di procedere secondo il quale ai matrimoni con minorenni celebrati all’estero va in un primo tempo negato il riconoscimento, lasciando poi alle parti l’incombenza di far stabilire dal giudice la validità del matrimonio. In tal caso l’intervento sul principio sancito dall’articolo 45 capoverso 1 concernente il riconoscimento dei matrimoni celebrati all’estero sarebbe più incisivo di quanto richiesto dall’ordine pubblico. Il nuovo numero 6 dell’articolo 105 AP CC si giustifica anche in relazione al contesto internazionale. Per quanto concerne il diritto applicabile e la competenza giudiziaria si rinvia a quanto illustrato nel numero 1.3.2.1.

1.3.2.3 Soppressione dell’articolo 45a LDIP

Dal momento che in futuro in Svizzera non sarà più possibile celebrare matrimoni con minorenni e anche tali matrimoni celebrati all’estero non verranno per principio più tollerati, l’articolo 45a LDIP va abrogato poiché perde la sua ragione d’esistere.

1.3.2.4 Estensione dell’articolo 45 capoverso 2 LDIP

Se gli sposi decidono di celebrare il matrimonio all’estero al fine di eludere l’articolo 105 CC, a certe condizioni ciò determina un motivo di rifiuto del riconoscimento ai sensi dell’articolo 45 capoverso 2 LDIP. Ciò vale anche nel caso s’intenda eludere il nuovo articolo 105 numero 6 AP CC. Con la revisione dell’articolo 45 capoverso 2 LDIP proposta è previsto di estendere le sue condizioni di applicazione rendendo la norma più efficace. Per maggiori dettagli si veda il commento all’articolo 45 capoverso 2 AP LDIP.

1.3.2.5 Soluzioni accantonate

Nel quadro della LDIP è stata anche attentamente esaminata la possibilità di introdurre una restrizione del riconoscimento dei matrimoni per procura, visto che tale forma di contrarre matrimonio, vietata in Svizzera, può facilitare i matrimoni forzati. Si è tuttavia rinunciato a tale misura per le seguenti considerazioni:

Tradizionalmente la Svizzera assume un atteggiamento liberale nei confronti del riconoscimento dei matrimoni celebrati all’estero. Conformemente all’articolo 45 capoverso 1 LDIP il matrimonio celebrato validamente all’estero va per principio riconosciuto in Svizzera. Secondo una parte dei pareri dottrinali è addirittura sufficiente che il matrimonio in questione sia valido secondo il diritto dello Stato di domicilio, di dimora o d’origine di uno dei coniugi. Tale posizione si fonda sulla considerazione che il non riconoscimento di un matrimonio costituisce un grave intervento in una libertà fondamentale tutelata dalla Costituzione. Si tratta inoltre di