Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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vengono mantenuti soltanto come eccezione. Alla luce di tale nuova situazione sarebbe un segnale errato mantenere l’articolo 45a LDIP.

I casi speciali, in cui è possibile rinunciare all’annullamento di un matrimonio con un minorenne a ragione di situazioni particolari, possono venir risolti anche senza ricorrere all’articolo 45a LDIP (già criticato ripetutamente dalla letteratura specializzata). La disposizione in questione riguarda minorenni con domicilio in Svizzera. In virtù dell’articolo 35 LDIP, la capacità di agire di tali persone è disciplinata dal Codice civile svizzero. Il suo articolo 14 non prevede più la frase «Il matrimonio conferisce la maggiore età», soppressa in occasione della revisione del Codice civile del 7 ottobre 1994, poiché nel medesimo progetto era stata abolita la possibilità di contrarre matrimonio con persone che non hanno ancora compiuto 18 anni. In questo caso vi è dunque una lacuna legislativa che si tratta di colmare nel senso del previgente «Il matrimonio conferisce la maggiore età».

Art. 65

Con la presente revisione viene abrogato l’articolo 44 capoverso 2 LDIP. Il rinvio a quest’ultimo va dunque stralciato.

2.3 Diritto penale

Art. 181a Matrimonio forzato, unione registrata forzata

La disposizione si fonda sull’attuale articolo 181 CC, segnatamente per quanto concerne la formulazione dei mezzi. Chiunque costringe una persona a contrarre matrimonio o a un’unione registrata usando violenza o minaccia di grave danno o limitando in altro modo la sua libertà d’azione, commette un reato. Secondo l’articolo 10 capoverso 2 CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni: l’istigazione, la complicità e il tentativo sono in ogni caso punibili (art. 22, 24 e 25 CP). L’azione penale si prescrive in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).

Secondo l’avamprogetto, in deroga alle regole generali che si applicano ai reati commessi all’estero conformemente all’articolo 7 CP, soggiace al Codice penale svizzero anche chi commette un reato all’estero o vi partecipa come istigatore o complice, nella misura in cui l’autore si trova in Svizzera e non viene estradato. Si rinuncia alla condizione della doppia punibilità; il principio di esaurimento dei procedimenti e il principio del computo della sentenza sono applicabili (art. 7 cpv. 4 e 5 CP). Altri criteri di collegamento come ad esempio il domicilio o la residenza abituale in Svizzera non sono previsti poiché è possibile garantire che tutti gli autori, consapevoli dell’illiceità al momento di commettere il reato, sottostanno alla disposizione penale. Gli autori che al momento di commettere il reato non sapevano o non potevano sapere di agire illecitamente, possono far valere l’errore sull’illiceità di cui all’articolo 21 CP.

3 Ripercussioni

Il progetto non ha particolari ripercussioni – segnatamente di natura finanziaria – per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e sull’economia.