Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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La dottrina condivide il parere della CRA secondo cui un matrimonio celebrato per procura non è di per sé un motivo sufficiente per non riconoscere un matrimonio celebrato all’estero16.
Il riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero non dipende soltanto dalla compatibilità con l’ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), bensì pure da quella con il diritto procedurale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP). Ma anche in questo caso nulla osta al riconoscimento di un matrimonio per procura. La rappresentanza riguarda soltanto un aspetto della procedura; la persona rappresentata, se si prescinde dal caso speciale del matrimonio forzato, vi acconsente liberamente. Non ne risultano dunque pregiudicati i suoi diritti procedurali fondamentali, come il diritto di essere sentita.
Non è dunque possibile rifiutare il riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero soltanto perché si tratta di un matrimonio per procura, purché il rappresentante sia stato debitamente autorizzato dalla persona rappresentata. Se manca la pertinente autorizzazione, non vi è matrimonio ai sensi della LDIP.
1.1.4 Diritto penale
1.1.4.1 Matrimonio forzato come coazione
Secondo il diritto vigente ai matrimoni forzati si applica la disposizione penale della coazione ai sensi dell’articolo 181 CP:
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La coazione è una fattispecie di base dei reati contro la libertà personale. In relazione a un matrimonio forzato possono entrare in linea di conto altre fattispecie oltre a quella della coazione, ad esempio le lesioni personali gravi (art. 122 CP), le lesioni personali semplici (art. 123 CP), le vie di fatto (art. 126 CP), la minaccia (art. 180 CP), il sequestro di persona e il rapimento (art. 183 CP), gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), la coazione sessuale (art. 189 CP), la violenza carnale (art. 190 CP), la violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 CP) e la sottrazione di minorenne (art. 220 CP).
1.1.4.2 Fattispecie oggettiva
Sul piano della fattispecie oggettiva si presuppone che l’autore, usando determinati mezzi coercitivi enumerati esaustivamente nella legge (violenza, minaccia di grave danno o altro tipo di restrizione della libertà) limiti la libertà d'azione della vittima e la induca a comportarsi secondo la sua volontà e a fare o non fare una determinata cosa oppure a tollerare il suo comportamento o quello di terzi. Nel «matrimonio forzato» ad avere un effetto penale non è l’imposizione a essere o a rimanere sposati ma unicamente la costrizione a celebrare il matrimonio: si tratta quindi di un reato istantaneo e non permanente. La coazione si compie quando la vittima si comporta secondo il volere dell’autore, ossia conclude il matrimonio sotto costrizione.
16 Cfr. VOLKEN, op. cit., ad art. 27, n. marg. 47; MAURICE COURVOISIER, op. cit., n. marg. 22 ad art.
45 LDIP; ANDREAS BUCHER, op. cit., 2004, n. marg. 134, con rinvii.