Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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cpv. 3 e 43 cpv. 2 LStr). Il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del permesso di dimora rimane tale anche dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, se l’unione coniugale è durata almeno tre anni e la persona si è integrata bene o se gravi motivi personali rendono necessario il prolungamento del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 LStr). Può costituire un grave motivo il fatto che il coniuge abbia subito violenze all’interno del matrimonio e la reintegrazione nel Paese d’origine risulti fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2 LStr).
− La vittima arriva in Svizzera per ricongiungersi con il coniuge straniero titolare di un permesso di dimora: in questi casi non vige alcun diritto al rilascio o alla proroga di un permesso. L’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA, RS 142.201) prevede tuttavia che dopo lo scioglimento del matrimonio le autorità cantonali competenti possano anche in questo caso concedere una proroga del permesso alle condizioni di cui all’articolo 50 LStr.
Nell’interesse della trasparenza, della sensibilizzazione e dell’uguaglianza giuridica il Consiglio federale intende precisare nell’articolo 77 OASA o nelle direttive il fatto che l’esistenza di un matrimonio forzato può costituire un grave motivo personale per prolungare il soggiorno in Svizzera, anche senza che vi siano state violenze all’interno del matrimonio. La violenza di regola anche psichica o la coazione per indurre a contrarre il matrimonio è in generale esercitata da membri della famiglia e non dal futuro coniuge. L’articolo 77 capoverso 2 OASA potrà tenere conto di tali circostanze nel modo seguente:
art. 77 OASA scioglimento della comunità familiare
(art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStr)
1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell’ambito del ricongiungimento familiare secondo l’articolo 44 LStr, può essere prorogato se:
a. l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con successo, o se
b. gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.
2 Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio o di un matrimonio forzato e il reinserimento sociale nel Paese d’origine appare fortemente compromesso.
− Le conseguenze sullo statuto di soggiorno dell’autore condannato per coazione sono le seguenti: per quanto attiene ai matrimoni forzati è lecito supporre che vi sia stata coazione non soltanto da parte di uno dei coniugi ma anche dei familiari o di terzi. Se gli autori sono stranieri, possono trovare applicazione le misure previste dal pertinente diritto sugli stranieri (art. 51, 62– 63 LStr). La revoca o il rifiuto della proroga del permesso vengono esaminati sulla base di una ponderazione degli interessi che tiene conto della durata del soggiorno in Svizzera, dell’integrazione professionale e sociale nonché, in misura prevalente, della gravità della colpa. A causa della gravità della colpa,