Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine

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La volontà di contrarre matrimonio dev’essere libera e non viziata da errore, dolo o minaccia. Se è palese che uno dei fidanzati è vittima di un vizio del consenso, l’ufficiale dello stato civile deve rifiutarsi di celebrare il matrimonio. Se ciononostante il matrimonio è celebrato, potrà essere annullato alle condizioni indicate agli articoli 107 seg. CC. Il rifiuto di celebrare il matrimonio discende direttamente dalla libertà fondamentale di contrarre matrimonio che qualsiasi autorità deve rispettare e attuare (cfr. art. 35 cpv. 2 Cost.).

In virtù del principio «nulla annullatio matrimonii sine lege», i matrimoni celebrati davanti a un ufficiale dello stato civile possono essere annullati soltanto per un motivo previsto espressamente dalla legge. È quindi esclusa l'applicazione del Codice delle obbligazioni3. Ritenuto come l’unione coniugale crea rapporti profondi e duraturi, l’annullamento di un matrimonio per vizi gravi (non hanno conseguenze semplici irregolarità quali la mancanza del consenso del rappresentante legale per gli interdetti secondo l’art. 94 cpv. 2 CC) esplica effetto ex nunc, salvo nel caso dei diritti successori del coniuge superstite (cfr. art. 109 CC)4.

Il Codice civile fa una distinzione tra cause di nullità assoluta e cause di nullità relativa. Le cause di nullità assoluta, definite all'articolo 105 CC, sono l’esistenza di un precedente matrimonio, l’incapacità persistente di discernimento, l’esistenza di un legame di parentela vietato e il matrimonio contratto nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. Tali cause sono state stabilite in primo luogo per tutelare l'interesse pubblico e presentano due caratteristiche:

− l’azione è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente; qualsiasi interessato può proporla;

− l’azione di annullamento è sempre proponibile.

Le cause di nullità relativa, menzionate all’articolo 107 CC, sono l’incapacità transitoria di discernimento, l'errore nel dichiarare il consenso alla celebrazione, il dolo o la minaccia. Esse sono state definite principalmente nell'interesse dei coniugi e presentano i seguenti tratti distintivi:

− soltanto i coniugi possono proporre l’azione; gli eredi possono tuttavia proseguire l’azione già promossa al momento del decesso;

− l’azione è soggetta a perenzione (termine di perenzione relativo di sei mesi e termine assoluto di cinque anni dalla celebrazione del matrimonio).

Pertanto, secondo il diritto vigente, un eventuale matrimonio forzato può essere annullato unicamente su richiesta del coniuge che ne è vittima, entro un lasso di tempo limitato. Il tempo svolge quindi un effetto riparatore. Sino alla prova del contrario si presume che la vittima abbia «perdonato» il coniuge. L’unione può essere sciolta unicamente mediante una procedura di divorzio avviata da entrambi i coniugi (art. 111 segg. CC) o da uno di essi (art. 114 segg. CC). Va inoltre osservato che l'annullamento del matrimonio non può essere causato da qualsiasi tipo di minaccia: l’articolo 107 numero 4 del Codice civile prevede che un coniuge può

3 FF 1996 I 1, n. 224.1.

4 È necessario distinguere il matrimonio annullato da quello inesistente ( « matrimonium inexistens »), ossia quando la relazione è intaccata da un vizio fondamentale (p.es. il «matrimonio» non è stato celebrato da un ufficiale dello stato civile). Proprio perché non producono effetti, queste relazioni non devono essere «annullate». L’inesistenza può tuttavia essere oggetto di un’azione di accertamento (FF 1996 I 1, n. 224.1).