Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 30 pagine
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Svizzera in occasione del ricongiungimento di un coniuge straniero. L’introduzione del limite minimo di 18 anni per l’età matrimoniale anche in relazione con il riconoscimento di matrimoni celebrati all’estero, come proposto nel quadro della modifica della LDIP, non impone adeguamenti della LStr.
1.1.5.2 Corsi di lingue e d’integrazione
Per quanto concerne le innovazioni introdotte nella legge sugli stranieri occorre in particolare rammentare l’articolo 54, secondo il quale il rilascio o la proroga di un permesso di dimora di cittadini di Paesi terzi – ossia anche del coniuge di una persona residente in Svizzera titolare di un permesso di domicilio o di dimora – può essere vincolato alla condizione che frequentino un corso di lingue o d’integrazione. L’obbligo è stabilito in un accordo d’integrazione e le autorità cantonali informano gli interessati circa le offerte più adeguate. Se – oltre a ricorrere ai modelli cantonali e comunali riguardanti l’«Integrazione della prima ora», quali incontri di benvenuto, consulenza e informazioni, segnatamente anche in merito ai corsi di lingua – si farà uso di questo nuovo strumento in materia di diritto degli stranieri, nel caso del gruppo destinatario «Persone provenienti da Stati terzi nel contesto del ricongiungimento famigliare» già al momento dell’entrata i coniugi che beneficiano del ricongiungimento inizieranno immediatamente dopo la loro entrata in Svizzera con l’apprendimento della lingua. L’Ufficio federale della migrazione ha elaborato e messo a disposizione delle autorità cantonali di immigrazione delle raccomandazioni per l’attuazione dell’articolo 54 LStr concernenti i gruppi destinatari, le modalità d’applicazione, l’organizzazione e le conseguenze in caso di inadempimento.
1.1.5.3 Informazione
L’Ufficio federale della migrazione ha partecipato alla stesura del rapporto «Attuazione del mandato d’informazione ai sensi dell’articolo 56 LStr» della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA). Secondo la ripartizione dei compiti proposta, spetta alla Confederazione provvedere a preparare in particolare le informazioni riguardanti temi d’interesse nazionale. Il matrimonio forzato può essere considerato uno di tali temi. Da un canto si tratta d’informare le potenziali vittime dei matrimoni forzati e le loro famiglie in merito a come viene recepita nel nostro Paese la libera scelta del partner e alla possibilità di rivolgersi ai consultori, dall’altro occorre rendere attenti le autorità, il corpo insegnante, la polizia, gli operatori sociali, i medici, ecc. al problema dei matrimoni forzati.
Nel dicembre del 2007 la Commissione federale degli stranieri ha preso posizione in merito al matrimonio forzato elaborando delle raccomandazioni. Il tema va dibattuto con oggettività. Non si tratta né di brandire le differenze culturali né di infierire a priori con pregiudizi sui genitori coinvolti. Le comunità in seno alle quali si manifesta ripetutamente il problema dei matrimoni forzati devono invece essere al centro di un lavoro di informazione e di sensibilizzazione. In particolare è indispensabile informare in misura maggiore bambini e giovani provenienti da famiglie di migranti sui loro diritti. Infine la Commissione raccomanda di allestire un’offerta di consulenza più ampia per le persone potenzialmente vittime di matrimoni forzati, ma anche per i loro genitori. La consulenza professionale potrebbe venir integrata nelle offerte già esistenti come ad esempio nella pianificazione familiare, nella promozione della salute o nell’aiuto alle vittime.