Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
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Canton ZG
cpv. 2: Vige un mandato legale di sostegno vincolante ai Cantoni. Proposta:
2
Essa sostiene i Cantoni con mezzi d’intervento specializzati.
cpv. 4: Se, come definito al capoverso 3, la Confederazione provvede al coordinamento, deve favorire la collaborazione:
4
Favorisce la collaborazione in seno alla protezione della popolazione e regola l‘istruzione.
cpv. 5: Assunzione centralizzata della responsabilità. Proposta:
5Regola le modalità per dare l'allerta e l'allarme alle autorità ed alla popolazione in caso di pericolo imminente.
Istituto svizzero di polizia
cpv. 4: Utilizzare il termine “coordina” invece di “regola” per evitare una contraddizione con l’art. 199 LM e un’incongruenza all’interno della LPPC (“coordinare” è utilizzato anche nell’art. 10 cpv. a) nonché per tenere conto delle competenze costituzionali e delle capacità disponibili.
CSP
cpv. 4: La regolamentazione delle competenze statuita è poco chiara. La disposizione deve essere formulata in modo più preciso o perlomeno essere spiegata più in dettaglio nel commento.
PS
cpv. 2: È importante che il termine „mezzi d’intervento specializzati” venga interpretato in modo restrittivo e che la formulazione potestativa venga mantenuta. Si deve verificare in che misura le persone che prestano servizio civile possano essere impiegate per far fronte a catastrofi e altre situazioni d’emergenza.
PPD
Completare l’articolo 5 come segue:
La Confederazioen controlla e corregge l’istruzione (quantità e qualità) e verifica la quantità e la qualità del materiale dei Cantoni e dei Comuni da acquistare. Può inoltre effettuare acquisizioni di materiale su incarico dei Cantoni al fine di ridurre i costi.
Centre patronal / CVAM
I nuovi capoversi 4 e 5 paiono superflui. L’attuale capoverso 2 copre già le esigenze di cui al nuovo capoverso 4. La competenza per emanare l’OAll è già data dall’articolo 75.
CRS / FSS
Le nuove disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 sono accolte favorevolmente. Esse permettono di fatto di unificare e approfondire la collaborazione nel campo dell’istruzione con le organizzazioni partner della protezione della popolazione e con i partner di diritto privato.