Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
PS / USS
Gli interventi di pubblica utilità sono particolarmente soggetti ad abusi. Inoltre costituiscono una violazione del divieto al lavoro forzato e quindi dei diritti umani. Per questi motivi si deve immediatamente rinunciare a questo tipo di interventi.
PPD
D’accordo con la limitazione degli interventi di pubblica utilità. Essa permette di ridurre gli abusi commessi dai comuni in questo ambito.
PLR
La limitazione a 14 giorni è positiva dato che permette di evitare chiamate abusive a livello cantonale e comunale.
GSsE
Gli interventi di pubblica utilità devono essere aboliti.
Centre patronal / CVAM
cpv. 2: L'affermazione secondo cui in passato si sarebbero verificati degli abusi nel campo degli interventi di pubblica utilità non viene motivata. La limitazione degli interventi di pubblica utilità a due settimane è ugualmente accolta favorevolmente.
cpv. 3: Il termine di sei settimane è troppo rigido.
Art. 32 Uso di proprietà in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza o in caso di conflitto armato
CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, BS, GL, GR, JU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG / VSK Verificare se in seguito alla soppressione dell’Ordinanza sulla mobilitazione e dell’Ordinanza sulla requisizione questa disposizione non sia semplicemente da stralciare.
Canton VS
I Cantoni devono avere la possibilità di statuire il diritto alla requisizione in caso di catastrofi e altre situazioni d’urgenza nella loro legislazione.
I Cantoni possono prevedere nella loro legislazione un diritto di requisizione per il caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza.
Art. 33 Istruzione di base
CDMPC / Cantoni AI, AR, BE, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH / VSK
È necessaria una soluzione per le persone naturalizzate dopo i 26 anni e che desiderano prestare servizio di protezione civile. Aggiunta di un secondo capoverso che permetta ai Cantoni di incorporare nella protezione civile cittadini naturalizzati da poco: