Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
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civile. La durata dell’istruzione per i quadri e gli specialisti viene perciò lievemente prolungata. Essi potranno essere convocati a prestare fino a tre settimane di corsi di ripetizione invece di due. I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati a seguire fino a quattro settimane di corsi di ripetizione. Essi saranno così in grado di svolgere i lavori necessari, spesso diretti dai Cantoni.
Costruzioni di protezione
Le modifiche concernenti il settore delle costruzioni di protezione sono il risultato di interventi parlamentari. Nella sua mozione del 18 novembre 2005 (05.3715; Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi) la Commissione delle finanze del Consiglio Nazionale (CdF-CN) aveva chiesto al Consiglio federale di stilare un rapporto sullo stato delle costruzioni di protezione e di elaborare differenti opzioni. Un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Pierre Kohler del 9 marzo 2005 (05.400 Protezione civile: abolizione dell’obbligo di costruire rifugi privati) aveva inoltre preteso l'abolizione dell'obbligo di costruire rifugi privati. Nel rapporto “Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi”, approvato dal Consiglio federale il 7 marzo 2008, è stata valutata l'utilità delle costruzioni di protezione in relazione alle minacce attuali e sono state presentate differenti opzioni e le rispettive conseguenze. Su questa base, il Consiglio federale raccomanda l’attuazione dell'opzione 2 per i rifugi destinati alla popolazione, gli impianti di protezione e i rifugi per beni culturali. Con la mozione del 5 settembre 2008 (08.3747 Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi. Concretizzazione del rapporto), la Commissione della finanze del Consiglio nazionale sostiene la realizzazione di queste opzioni; il relativo intervento è stato approvato dal Consiglio nazionale l’8 giugno 2009 e dal Consiglio degli Stati il 7 settembre 2009. Le relative misure vengono concretizzate nella presente revisione parziale della LPPC e nell’Ordinanza sulla protezione civile, anch’essa da revisionare.
Gli obiettivi della revisione parziale della LPPC sono la salvaguardia del sistema di costruzioni di protezione, la realizzazione mirata di rifugi, il mantenimento di un grado operativo conforme alla situazione degli impianti di protezione e un importante sgravio finanziario.
Rimane invariato l'obbligo di costruire rifugi nelle zone in cui mancano posti protetti o di versare contributi sostitutivi nelle zone in cui i posti protetti sono sufficienti. In futuro però, in presenza di un deficit di posti protetti dovranno essere realizzati rifugi solo a partire da 51 posti protetti, vale a dire per edifici a partire da 77 locali. Per edifici con meno di 77 locali deve essere versato un contributo sostitutivo. Questo viene ridotto a 400 franchi per posto protetto e fissato in modo unitario a livello nazionale. I nuovi contributi sostitutivi saranno percepiti dai Cantoni, affinché possano meglio gestire la costruzione di rifugi e procedere ad una’adeguata perequazione intercomunale. I contributi sostitutivi saranno impiegati anche per rinnovare i rifugi privati.
Altre modifiche
Collaborazione nella protezione della popolazione: Vengono completati i compiti della Confederazione e del Consiglio federale nell’ambito della protezione della popolazione (art. 5 LPPC).