Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

Canton GR

cpv. 3: Devono essere versati ai Cantoni sia i contributi sostitutivi riscossi d’ora in avanti, sia quelli di proprietà dei Comuni che non vengono utilizzati per realizzare posti protetti. In caso contrario i Cantoni non sarebbero in grado di finanziare gli obblighi supplementari che si devono assumere.

cpv. 4: La legge deve fissare l’ammontare massimo dei contributi sostitutivi. I contributi sostitutivi versati per posto protetto devono essere più elevati. La legge deve prevedere una fascia compresa tra 400 e 800 franchi entro cui il Consiglio federale può determinare l’ammontare del contributo sostitutivo.

Canton OW

I proprietari d'immobili devono poter essere obbligati a versare un contributo sostitutivo in caso di fabbisogno di posti protetti non coperto.

Canton SO

cpv. 3: Contrario alla nuova disposizione. Si chiede di mantenere la regolamentazione attuale.

Canton SH

Contrario all’introduzione di un importo fisso di 400 franchi per i contributi sostitutivi. Eventualmente prevedere una fascia entro cui determinare l’ammontare dei CS.

Canton VD

Al posto di un importo fisso prevedere una fascia compresa tra 400 e 800 franchi.

Motivare lo stralcio del capoverso 5.

Canton VS

Nel capoverso 2 ai Cantoni deve essere data la possibilità di finanziare il dispendio amministrativo causato dai contributi sostitutivi per mezzo di questi ultimi.

2

I contributi sostitutivi previsti dall’art. 46, cpv. 1 e 2 servono in primo luogo a finanziare i rifugi pubblici dei comuni e a modernizzare i rifugi privati, come pure a coprire le spese amministrative generate dalla gestione di detti contributi. […]

Un contributo sostitutivo di 400 franchi per posto protetto non è sufficiente per finanziare i compiti previsti (costruzione, salvaguardia del valore, amministrazione). Neuformulierung von Abs. 4 und 5:

4

Il Consiglio federale determina il quadro per la gestione della costruzione di rifugi e la destinazione dei contributi sostitutivi.

5

L’ammontare del contributo sostitutivo è fissato a 800 franchi. Questa cifra sarà periodicamente adattata all’indice svizzero medio dei costi di costruzione.

Canton ZG

cpv. 2: Creare maggiore chiarezza inserendo un elenco relativo all’uso dei mezzi. Definire nell’ordinanza che cosa s’intende per “rinnovamento dei rifugi privati”. Proposta: