Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 68 Infrazioni alla legge

OPC Unteres Toggenburg

Secondo l’art. 68 cpv.5 e l’art. 69 cpv. 3, per “autorità competenti” s’intendono per analogia le autorità preposte alla giustizia penale. Dato che non è previsto un passaggio della competenza di ammonizione dalle autorità amministrative alle quelle di giustizia penale, l’articolo deve essere formulato diversamente.

Dopo un cambiamento di domicilio, l’autorità amministrativa competente deve essere informata in merito all’ammonizione.

Una differenziazione tra negligenza e intenzione in merito alla punibilità non ha senso dato secondo l’art. 333 cpv. 7 CP le infrazioni punibili in altre leggi federali (quindi anche nella LPPC) sono punibili anche se commesse per negligenza. Per lo stesso motivo è superflua anche la limitazione dell’importo massimo delle multe a 5'000 franchi nell’art. 68 cpv. 4 e nell’art. 69 cpv. 2.

Cpv. 1 e 3: stralciare “intenzionalmente”

Nuova formulazione del cpv. 4:

4

Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole. Essa informa l’autorità amministrativa competente dopo un cambiamento di domicilio in merito all’ammonizione.

Cpv. 5: stralciare

Canton SG

La competenza di ammonire viene trasmessa dalle autorità comunali e cantonali all’autorità di perseguimento penale. La revisione introduce, in modo del tutto contrario al sistema, l’ammonizione come nuova sanzione penale in una disposizione penale secondaria; questo non è accettabile. La competenza all’ammonizione deve rimanere presso le autorità comunali e cantonali. In caso di cambiamento di domicilio è necessario informare l’autorità competente presso il nuovo domicilio.

Cantoni JU e VS

Si chiede l’introduzione di una disposizione che offra la possibilità di adottare misure disciplinari:

1

Una multa disciplinare può essere inflitta per qualsiasi tipo di mancanza di disciplina . Essa ammonta:

a. a 500 franchi al massimo per le mancanze di disciplina commesse durante il servizio;

b. a 1’000 franchi al massimo per le mancanze di disciplina commesse fuori servizio.

2

La multa disciplinare è inflitta dall’autorità incaricata di convocare durante il servizio e dal Cantone fuori servizio; essa è riscossa dal Cantone. [Complemento Canton JU : I recidivi possono essere trasmessi all’autorità penale competente.]

PS

La misura della pena prevista deve essere corretta nettamente verso il basso e il cpv. 3 è da stralciare.