Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
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Variante proposta dal Canton VS:
3
Se un rifugio privato conforme alle esigenze minime viene soppresso su richiesta del proprietario o se l’opera non corrisponde in maniera evidente all’autorizzazione inizialmente fornita, il Cantone può riscuotere un contributo finanziario equivalente a quello che avrebbe dovuto incassare il proprietario prima dell’inizio dei lavori.
Cpv. 2: Completare il rapporto esplicativo menzionando che i sussidi federali versati per investimenti nel campo della protezione civile sono ammortizzati entro un periodo di 25 anni. (non richiesto da AI, BL e JU).
Canton GR
Cpv. 1: Sancire nella legge i criteri per la soppressione dei rifugi. Inoltre ai Cantoni deve essere data la facoltà prelevare un contributo sostitutivo per ogni posto protetto soppresso.
Cpv. 2: La restituzione dei sussidi federali deve essere disciplinata nella legge. Ammortamento dei sussidi federali entro 25 anni.
Canton ZH
Si allinea alla CDMPC. Obiezione supplementare:
Cpv. 2: I criteri fondamentali per la soppressione dei rifugi devono essere sanciti nella legge.
Art. 52 Cantoni
Cantoni GR, NE, ZH
La disposizione di cui al capoverso 3 deve essere definita più concretamente. Elencare i criteri delle condizioni quadro per la pianificazione dei bisogni.
Canton BS
I Cantoni sono responsabili anche della realizzazione, dell’equipaggiamento, della manutenzione e del rinnovamento degli ospedali protetti. Il finanziamento da parte degli enti ospedalieri stessi (come statuto nell’art. 53) non è compatibile con la LAMal. Si chiede pertanto di completare l’articolo 52 come segue e di stralciare l’articolo 53:
1I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione e provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli stessi.
2Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione dei bisogni.
3Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per gli ospedali protetti.
Associazione dei comuni svizzeri / Associazione delle città svizzere
Non si capisce perché i Cantoni debbano essere responsabili per la definizione del fabbisogno di impianti di protezione. I Comuni sono più appropriati per questo compito.