Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
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prevista a livello di ordinanza (come ad esempio il numero di locali), devono essere statuite nella legge stessa.
La regolamentazione prevista non permette di eliminare il deficit di posti protetti. Per questo l’obbligo di costruire rifugi deve essere previsto per edifici a partire da 38 locali, ossia da 25 posti protetti.
Il limite per le eccezioni deve essere fissato a 1500 abitanti. Prevedere maggior spazio di manovra per i Cantoni.
Canton GE
La limitazione dell’obbligo di costruire a 51 posti protetti risp. 77 locali impedisce di parificare il deficit di posti protetti in zone con edifici di piccole dimensioni. Ai Cantoni deve essere concesso un più ampio margine di manovra nella gestione della costruzione di rifugi come pure nella determinazione dell’ammontare dei contributi sostitutivi.
Nel testo dell’articolo 46 sostituire il termine “comuni” con “zone”.
Canton LU
L’obbligo di costruire rifugi a partire da 51 posti protetti risp. 77 locali è accolto
favorevolmente. Si deve però verificare se le disposizioni la cui regolamentazione,secondo il rapporto esplicativo, è prevista a livello di ordinanza, non debbano essere statuite nella legge.
Canton OW
Le disposizioni relative al numero di posti protetti/locali devono essere statuite a livello di legge o perlomeno in un’ordinanza del Consiglio federale.
Canton SH
Fondamentalmente favorevole al mantenimento dell’obbligo di costruire rifugi; rifiutata però la proposta di fissarlo ad un minimo di 51 posti protetti. Ciò non terrebbe infatti conto delle esigenze di Cantoni e Comuni, poiché non permetterebbe di ridurre il deficit di posti protetti. Richiesta una maggiore flessibilità sulla base delle esigenze concrete e dei deficit di posti protetti.
Canton VD
Il rapporto esplicativo dovrebbe rinunciare a fissare dei limiti precisi (51 posti protetti, 1'000 abitanti). I Cantoni dovrebbero poterli fissare individualmente secondo le loro esigenze.
Canton ZG
cpv. 3: È necessario dare ai Cantoni la possibilità di realizzare rifugi pubblici nelle zone con un deficit di posti protetti. Proposta:
3
I Cantoni e i Comuni provvedono a […]
Canton ZH
Si allinea alla CDMPC.
Ulteriori obiezioni:
Non è chiaro se la seconda frase dell’art. 46 cpv. 1 si riferisce direttamente alla prima frase. Devono versare un contributo sostitutivo solo i proprietari di edifici nei comuni con un deficit di posti protetti o anche quelli nei comuni in cui vi sono posti protetti a sufficienza?