Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati
I contributi sostitutivi secondo l’articolo 46, capoversi 1 e 2, sono destinati a
a. finanziare i rifugi pubblici nei comuni;
b. rinnovare i rifugi privati;
c. coprire gli oneri amministrativi che ne risultano;
d. finanziare ulteriori misure di protezione civile.
cpv. 4: Fissare una fascia compresa tra 250 e 600 franchi al fine di tenere conto delle condizioni locali. Proposta:
4
Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzioni di rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e la fascia in cui deve rientrare il loro ammontare.
Comuni di Aeschi, Adelboden, Diemtigen, Oberwil i.S., Därstetten, Wimmis
cpv. 2: Il contributo sostitutivo non deve essere ridotto.
Motivazione: I costi per la realizzazione e la manutenzione di un posto protetto sono superiori a 400 franchi. Con un contributo sostitutivo così basso nessuno realizzerebbe più un rifugio, e il deficit di posti protetti aumenterebbe ulteriormente. Per parificare il deficit sarebbe quindi necessario impiegare i soldi dei contribuenti, una soluzione del tutto inaccettabile.
cpv. 3: Il contributo sostitutivo deve continuare ad essere versato ai Comuni.
Motivazione: I Comuni con un numero elevato di rifugi pubblici sono finanziariamente più gravati di Comuni con pochi rifugi pubblici; in compenso, i Comuni maggiormente gravati ricevono più contributi sostitutivi. In tal modo è possibile equilibrare l’onere finanziario dei Comuni. Se, tuttavia, detti contributi venissero versati al Cantone, i Comuni non avrebbero più alcuna influenza sui mezzi generati sul loro territorio. Inoltre la nuova regolamentazione porterebbe ad una disparità di trattamento dei Comuni.
Comuni di Greppen, Vitznau e Weggis
I contributi sostitutivi riscossi devono essere versati in un fondo destinato ai pericoli naturali e utilizzati per adottare provvedimenti atti a contrastare i pericoli naturali o per misure di sorveglianza e d’emergenza.
Comune di Kandergrund
La riduzione dei contributi sostitutivi è accolta favorevolmente, ma porterà inevitabilmente ad un'ulteriore diminuzione della costruzione di rifugi.
Comune di Lugano
La proposta secondo cui i contributi sostitutivi saranno percepiti dai Cantoni è del tutto inaccettabile e viene rifiutata. Proposte di modifica:
cpv. 2: I contributi sostitutivi secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 2 vengono fissati a 1000 franchi per posto protetto.
cpv. 3: I contributi sostitutivi riscossi dopo l’entrata in vigore della presente legge spettano ai Comuni. I contributi sostitutivi riscossi prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono di proprietà dei Comuni.
cpv. 4: Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi e la destinazione dei contributi sostitutivi secondo l’art. 2.