Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

I contributi sostitutivi secondo l’articolo 46, capoversi 1 e 2, sono destinati a

a. finanziare i rifugi pubblici nei comuni;

b. rinnovare i rifugi privati;

c. coprire gli oneri amministrativi che ne risultano;

d. finanziare ulteriori misure di protezione civile.

cpv. 4: Fissare una fascia compresa tra 250 e 600 franchi al fine di tenere conto delle condizioni locali. Proposta:

4

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzioni di rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e la fascia in cui deve rientrare il loro ammontare.

Comuni di Aeschi, Adelboden, Diemtigen, Oberwil i.S., Därstetten, Wimmis

cpv. 2: Il contributo sostitutivo non deve essere ridotto.

Motivazione: I costi per la realizzazione e la manutenzione di un posto protetto sono superiori a 400 franchi. Con un contributo sostitutivo così basso nessuno realizzerebbe più un rifugio, e il deficit di posti protetti aumenterebbe ulteriormente. Per parificare il deficit sarebbe quindi necessario impiegare i soldi dei contribuenti, una soluzione del tutto inaccettabile.

cpv. 3: Il contributo sostitutivo deve continuare ad essere versato ai Comuni.

Motivazione: I Comuni con un numero elevato di rifugi pubblici sono finanziariamente più gravati di Comuni con pochi rifugi pubblici; in compenso, i Comuni maggiormente gravati ricevono più contributi sostitutivi. In tal modo è possibile equilibrare l’onere finanziario dei Comuni. Se, tuttavia, detti contributi venissero versati al Cantone, i Comuni non avrebbero più alcuna influenza sui mezzi generati sul loro territorio. Inoltre la nuova regolamentazione porterebbe ad una disparità di trattamento dei Comuni.

Comuni di Greppen, Vitznau e Weggis

I contributi sostitutivi riscossi devono essere versati in un fondo destinato ai pericoli naturali e utilizzati per adottare provvedimenti atti a contrastare i pericoli naturali o per misure di sorveglianza e d’emergenza.

Comune di Kandergrund

La riduzione dei contributi sostitutivi è accolta favorevolmente, ma porterà inevitabilmente ad un'ulteriore diminuzione della costruzione di rifugi.

Comune di Lugano

La proposta secondo cui i contributi sostitutivi saranno percepiti dai Cantoni è del tutto inaccettabile e viene rifiutata. Proposte di modifica:

cpv. 2: I contributi sostitutivi secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 2 vengono fissati a 1000 franchi per posto protetto.

cpv. 3: I contributi sostitutivi riscossi dopo l’entrata in vigore della presente legge spettano ai Comuni. I contributi sostitutivi riscossi prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono di proprietà dei Comuni.

cpv. 4: Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi e la destinazione dei contributi sostitutivi secondo l’art. 2.