Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

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Canton FR

Nell’ambito della modifica della Legge militare (LM) del 19.3.2010, l’articolo 66 LPPC è stato modificato di conseguenza. L’articolo 66a (versione secondo revisione LM) deve essere mantenuto e non, come previsto dalla revisione parziale della LPPC, stralciato.

Canton VD

La possibilità di inoltrare ricorso presso il DDPS dovrebbe essere data solo contro l’attribuzione ad una funzione di base.

Art. 66b Diritto di ricorso del DDPS

CDMPC / Cantono AG, AI, AR, BE, BS, BL, GL, LU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK Si chiede di stralciare semplicemente la seconda frase; visto il numero elevato di decisioni prese in ultima istanza non è infatti ipotizzabile che vengano inviate automaticamente al DDPS.

Canton ZG

Fomulare più chiaramente che cosa s’intende per diritto di ricorso. Un diritto di ricorso generalizzato non può essere sancito se non si capisce che cosa s’intenda per “decisioni cantonali prese in ultima istanza”. Non inoltre è opportuno che alla Confederazione vengano inviate tutte le disposizioni passate in giudicato.

Il giudizio d’impugnazione a livello federale deve essere verificato ancora una volta in modo approfondito.

Art. 66c Domande di differimento del servizio (nuovo art.)

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, BL, GL, JU, LU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS / VSK

Il diritto dei militi di protezione civile di inoltrare una richiesta di riesame delle decisioni di differimento del servizio presso l’organo che ha emanato la convocazione deve essere statuito nella legge sotto forma di un nuovo articolo (art. 66c Domande di differimento del servizio):

Contro le decisioni di differimento del servizio i militi possono presentare una domanda di riesame all’organo che li ha convocati. Esso decide definitivamente.

(Canton TG: questo articolo deve essere inserito nell’art. 38 sotto forma di nuovo cpv. 5)