Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati

cpv. 3: Durante un periodo di transizione i Cantoni si vedranno costretti a ricorrere ai fondi di proprietà dei Comuni per finanziare i lavori necessari e a emanare relative disposizioni transitorie.

cpv. 4: Un contributo sostitutivo di 400 franchi per posto protetto non è sufficiente per finanziare i relativi compiti (eliminazione del deficit di posti protetti, salvaguardia del valore, lavori amministrativi). I contributi sostitutivi non devono quindi essere fissati a 400 franchi, ma rientrare in una fascia compresa tra 400 e 800 franchi (Canton NE: CHF 750-1'500). Modifica del testo:

4

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione di rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e la fascia in cui deve rientrare il loro ammontare.

cpv. 5: Il capoverso non deve essere stralciato dato che i Cantoni devono essere autorizzati a raccogliere i contributi sostitutivi percepiti dai comuni. (non richiesto da AG e AI, BS e JU).

Canton BL

cpv. 2: Contrario al finanziamento del rinnovamento di rifugi privati per mezzo dei contributi sostitutivi. Richiesto pertanto lo stralcio del relativo passaggio nel capoverso 2:

2I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46, capoversi 1 e 2, vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali e il rinnovamento dei rifugi privati. I contributi che rimangono dopo l'adempimento di questi compiti possono essere destinati ad altre misure di protezione civile.

cpv. 3: Ogni Cantone deve poter determinare da se a chi sono destinati i contributi sostitutivi:

3

I Cantoni stabiliscono se i contributi sostitutivi sono di proprietà del Cantone o dei Comuni.

Canton FR

I contributi sostitutivi non devono essere fissati a 400 franchi; i Cantoni devono poterli fissare all’interno di una fascia compresa tra 400 e 800 franchi. I contributi sostitutivi devono continuare ad essere versati ai Comuni; i Cantoni devono poter disciplinare l’uso dei contributi sostitutivi incassati dai Comuni.

Canton GE

Il rapporto esplicativo parla di uno sgravio finanziario per i proprietari di rifugi pubblici e privati. Si deve però tenere conto che la fonte d’introiti costituita dai contributi sostitutivi non è inesauribile.

Canton GL

cpv. 2: Analogamente alla CDMPC, ma con la richiesta di rinunciare al finanziamento del rinnovamento dei rifugi privati con i contributi sostitutivi o perlomeno di una definizione di “rinnovamento dei rifugi privati”.

Fascia per i contributi sostitutivi compresa tra 400 e 1’000 franchi.