Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
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USPC
Il controllo periodico dei rifugi ogni cinque anni deve essere disciplinato nella legge.
Arbeitsgemeinschaft „Schutz + Sicherheit“ (comunità di lavoro „Protezione e sicurezza“)
La proposta porta a una discriminazione della popolazione nei comuni con più di 1000 abitanti. L’obbligo di costruire rifugi dovrebbe valere già a partire da 25 posti protetti risp. 38 locali. Dovrebbe essere possibile concedere delle eccezioni nei comuni con meno di 1’500 abitanti.
PS
Il PS chiede l'abolizione dell’obbligo di costruire, di quello di versare contributi sostitutivi e di provvedere alla manutenzione dei rifugi e chiede che gli articoli 46 capoverso 1 e 3, 47 e 48a vengano semplicemente stralciati.
Chiede inoltre che i contributi sostitutivi accumulati vengano utilizzati per allestire un inventario completo dei pericoli naturali per tutte le località della Svizzera.
PPD, PLR, UDC
Favorevoli alle modifiche nel campo dell’obbligo di costruire rifugi.
Associazione dei comuni svizzeri / Associazione delle città svizzere
La dimensione minima dei rifugi privati deve essere fissata molto più in basso dei 51 posti protetti proposti. Ai Cantoni deve essere conferita la facoltà, se necessario, di ordinare la costruzione di rifugi più piccoli indipendentemente dal numero di abitanti del comune.
Società svizzera dei proprietari fondiari
Ai Cantoni deve essere data la facoltà di concedere eccezioni già a Comuni con meno di 5’000 abitanti.
GSsE
Le modifiche previste partono ancora dal presupposto di una situazione di minaccia ormai sorpassata. Il numero di posti protetti dovrebbe essere limitato a pochi locali predisposti per gli scenari di pericolo più probabili e disponibili per l’intera popolazione.
Art. 47 Gestione della costruzione di rifugi, contributi sostitutivi
CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, JU, LU, NE, NW, SG, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK cpv. 2: I Cantoni devono poter finanziare il dispendio amministrativo causato dai contributi sostitutivi con questi ultimi. Si propone pertanto la seguente modifica del testo di legge:
2
I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46, capoversi 1 e 2, vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali e il rinnovamento dei rifugi privati nonché per la compensazione dei costi amministrativi del Cantone derivanti dalla gestione dei contributi sostitutivi. […]
È inoltre necessario definire in modo chiaro che cosa s’intende per “rinnovamento dei rifugi privati” e per quali lavori in questo ambito possono essere utilizzati i contributi sostitutivi.