Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

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Organisation régionale de protection civile Pully-Paudex-Belmont

cpv. 3: I contributi sostitutivi devono in ogni caso rimanere nei Comuni.

Motivazione: I Comuni svolgono rilevamenti e controlli e hanno investito nei rifugi pubblici. Non è ammissibile che i Cantoni incassano mentre i Comuni sopportano le spese. Soprattutto i Comuni che hanno compiuto il loro dovere e devono provvedere alla manutenzione dei rifugi pubblici sarebbero notevolmente svantaggiati.

USPC

La Confederazione non deve stabilire un importo fisso per i contributi sostitutivi ma prevedere una fascia entro la quale possono essere fissati. I contributi sostitutivi devono rimanere nei Comuni o presso le associazioni di protezione civile.

cpv. 2: Non si devono definire delle priorità per l’uso dei contributi sostitutivi. È sufficiente statuire che i contributi sostitutivi devono essere utilizzati per sopperire alle necessità della protezione civile. I Cantoni devono essere liberi di fissare le priorità per proprio conto.

USAM

Le condizioni quadro non sono definite con sufficiente chiarezza. Contraria all’introduzione di nuovi contributi sostitutivi per i rifugi o a un aumento di questi ultimi.

Associazione delle città svizzere

Cpv. 1: Questa disposizione è priva di senso e contraddice l’art. 46 cpv. 3. Il cpv. 1 deve pertanto essere rielaborato.

Cpv. 2: Definire in modo più vincolante nell’articolo 47 capoverso 2 o nel rapporto esplicativo di quale tipo di misure si tratta concretamente.

Cpv. 3: Questa disposizione è materialmente inaccettabile. I contributi sostitutivi devono rimanere di proprietà dei comuni che li hanno percepiti. Il capoverso 3 deve essere stralciato e sostituito con il capoverso 5 dell’attuale LPPC.

Cpv. 4: Prevedere una fascia compresa tra 400 ed almeno 1'000 franchi.

Arbeitsgemeinschaft „Schutz + Sicherheit“ (comunità di lavoro „Protezione e sicurezza“)

L’importo di 400 franchi per posto protetto non è abbastanza elevato. Deve essere prevista una fascia compresa tra 400 e 800 franchi. I contributi sostitutivi devono poter essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli regolari dei rifugi pubblici e privati.

Associazione dei Comuni svizzeri

Il capoverso 1 sancisce che la gestione dell’offerta di posti protetti sia compito dei Cantoni. Questa disposizione contraddice l’articolo 46 capoverso 3. Il capoverso 1 deve quindi essere stralciato.

Nell’articolo 47 capoverso 2 o nel rapporto esplicativo è necessario definire in modo vincolante quale tipo di misure intende il legislatore. Proposta di modifica:

2

I contributi sostitutivi secondo … vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali. I Comuni possono impiegare i contributi rimanenti dopo l'adempimento di questi compiti per il rinnovamento dei rifugi privati e per altre misure di protezione civile.

Cpv. 3: La disposizione secondo cui i contributi sostitutivi spettano ai Cantoni deve essere stralciata e sostituita dal capoverso 5 dell’attuale LPPC.

Cpv. 4: Prevedere una fascia compresa tra 400 e 1'300 franchi.