Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

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C. Risultati della consultazione

1. Riassunto

La revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione, che la considerano necessaria. Quasi tutti i punti oggetto della revisione hanno ottenuto ampi consensi, in primo luogo le modifiche previste nel campo dei servizi d’istruzione e degli interventi di pubblica utilità come pure quelle nel campo delle costruzioni di protezione. In alcuni settori sono stati richiesti piccoli adattamenti e precisazioni.

Nel campo dell’istruzione e degli interventi è stata particolarmente apprezzata la limitazione della durata delle prestazioni di servizio a 40 giorni l’anno (nuovo art. 25a) e la possibilità di chiamata da parte dei Cantoni in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti (art. 27). Il fatto di disciplinare la chiamata in servizio per interventi di pubblica utilità in un articolo a sé (art. 27a) non ha incontrato opposizioni, mentre la proposta di limitare la durata degli interventi a due settimane è in parte considerata troppo restrittiva. La nuova disposizione secondo cui l’istruzione di base deve essere assolta entro la fine dell’anno in cui i militi di protezione civile compiono 26 anni (art. 33) è generalmente vista come sensata; alcuni partecipanti alla consultazione hanno però chiesto una regolamentazione speciale per i cittadini naturalizzati. Vige unanimità sul prolungamento della durata dell’istruzione dei membri dei quadri, mentre le opinioni divergono sulla durata concreta (due, tre o quattro settimane). A larga maggioranza è stata accolta favorevolmente anche la possibilità di svolgere esercizi transfrontalieri nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti nell’ambito di corsi di ripetizione (art. 36). Lo stesso vale per la possibilità offerta ai Cantoni di svolgere una settimana del perfezionamento dei militi con funzione di quadri o specialisti secondo l’articolo 39 capoverso 2 LPPC (assumendosi i relativi costi).

La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione è favorevole al mantenimento dell’obbligo di costruire rifugi e di versare contributi sostitutivi in sostituzione alla realizzazione di un rifugio (art. 46 e 47). Altrettanto bene accolta è stata anche la riduzione dell’attività edilizia nel campo dei rifugi e il relativo sgravio finanziario per privati e enti pubblici. I dettagli relativi alla costruzione di rifugi e al versamento di contributi sostitutivi hanno invece sollevato alcune obiezioni.

Praticamente incontestate le modifiche nel campo del diritto di ricorso, della protezione dei dati e delle disposizioni penali. Complessivamente si può affermare che nessuno dei punti soggetti a revisione è stato respinto nel suo insieme.

Le richieste di modifica più frequenti si possono riassumere come segue:

• È necessaria una chiara definizione dei compiti e delle competenze di Confederazione e

Cantoni. Le previste delegazioni al Consiglio federale interferiscono con l’autonomia dei cittadini, dei Cantoni e dei Comuni; è quindi necessaria una base legale formale.

• Il disegno di legge dovrebbe fornire indicazioni sulle conseguenze finanziarie e personali

per i Cantoni.

• La prevista limitazione della durata degli interventi di pubblica utilità a tutti i livelli

(nazionale, cantonale/comunale) deve essere innalzata da due a tre settimane.