Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 53 Enti ospedalieri
CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH / VSK
Cpv. 2: Le competenze della Confederazione non devono essere limitate alle esigenze tecniche. Modifica del paragrafo:
2Il Consiglio federale definisce i principi per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.
Canton SO
Al fine di prevenire un uso illecito, l’articolo 53 dovrebbe essere completato con un terzo capoverso:
3
Gli enti ospedalieri assicurano che le costruzioni protette del servizio sanitario (ospedali) previste per i casi d’emergenza (conformemente al numero minimo di posti letto per pazienti prescritto) siano sempre pronte ad essere occupate e rese operative.
Canton GR
La disposizione di cui al capoverso 2 deve essere definita in modo più concreto. Definire nella legge i criteri delle esigenze tecniche.
Art. 55 Soppressione
CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, JU, LU, NE, NW, SG, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK Fondamentalmente d’accordo con la nuova disposizione.
Cpv. 3: Completare il rapporto esplicativo con l’indicazione che la Confederazione continua a versare sussidi in caso di soppressione di un ospedale protetto per cause di forza maggiore.
Cpv. 4: Aggiungere nel rapporto esplicativo che per zona di valutazione s’intende il territorio cantonale, dato che non viene spiegato da nessuna parte quale sia la zona di valutazione in cui devono essere messi a disposizione posti letti per pazienti per lo 0,6 percento della popolazione.
Canton GR
Stralciare il capoverso 4 oppure definire il numero minimo di posti letti direttamente nella legge.
Art. 66a Attribuzione ad una funzione
CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, BS, GL, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK
Richiesta una precisazione dell’articolo di legge:
Contro l'attribuzione a una funzione nella protezione civile in occasione del reclutamento è possibile presentare ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).