Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

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Art. 53 Enti ospedalieri

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH / VSK

Cpv. 2: Le competenze della Confederazione non devono essere limitate alle esigenze tecniche. Modifica del paragrafo:

2Il Consiglio federale definisce i principi per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.

Canton SO

Al fine di prevenire un uso illecito, l’articolo 53 dovrebbe essere completato con un terzo capoverso:

3

Gli enti ospedalieri assicurano che le costruzioni protette del servizio sanitario (ospedali) previste per i casi d’emergenza (conformemente al numero minimo di posti letto per pazienti prescritto) siano sempre pronte ad essere occupate e rese operative.

Canton GR

La disposizione di cui al capoverso 2 deve essere definita in modo più concreto. Definire nella legge i criteri delle esigenze tecniche.

Art. 55 Soppressione

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, JU, LU, NE, NW, SG, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK Fondamentalmente d’accordo con la nuova disposizione.

Cpv. 3: Completare il rapporto esplicativo con l’indicazione che la Confederazione continua a versare sussidi in caso di soppressione di un ospedale protetto per cause di forza maggiore.

Cpv. 4: Aggiungere nel rapporto esplicativo che per zona di valutazione s’intende il territorio cantonale, dato che non viene spiegato da nessuna parte quale sia la zona di valutazione in cui devono essere messi a disposizione posti letti per pazienti per lo 0,6 percento della popolazione.

Canton GR

Stralciare il capoverso 4 oppure definire il numero minimo di posti letti direttamente nella legge.

Art. 66a Attribuzione ad una funzione

CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, BS, GL, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

Richiesta una precisazione dell’articolo di legge:

Contro l'attribuzione a una funzione nella protezione civile in occasione del reclutamento è possibile presentare ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).