Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

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2. Prese di posizione in dettaglio

Art. 5 Compiti della Confederazione

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

cpv. 2: Modificare la formulazione potestativa, poco vincolante:

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Essa sostiene i Cantoni con mezzi d’intervento specializzati.

cpv. 4: Il tipo e le modalità della prevista ottimizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni citata nel rapporto esplicativo non vengono dettagliate. Statuire nella legge i tratti fondamentali delle relative competenze del Consiglio federale.

cpv. 5: Favorevoli a sancire la competenza del Consiglio federale di emanare l’ordinanza sull’allarme nella legge. Ci si chiede però se questo articolo costituisce una base sufficiente per gli interventi disciplinati nell’ordinanza sull’allarme. Per la delega della competenza di emanare l’ordinanza sull’allarme deve essere scelta una formulazione più completa e vincolante:

5Regola le modalità per dare l'allerta e l'allarme alle autorità ed alla popolazione in caso di pericolo imminente.

Canton GR

cpv. 4: Il tipo e le modalità della prevista ottimizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni citata nel rapporto esplicativo non vengono dettagliate. Le competenze del Consiglio federale devono essere definite nella legge.

cpv. 5: Diversi interventi disciplinati nell'ordinanza sull'allarme dovrebbero essere regolamentati a livello di legge. La delega al Consiglio federale della competenza di legiferare toglie alle cerchie coinvolte diritti immanenti al processo di legislazione.

Canton FR

Si deve optare per una formulazione vincolante.

Canton VS

I compiti della Confederazione devono essere disciplinati in modo chiaro. Proposte di modifica per i cpv. 2,3 e 5

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Essa può sostenere sostiene i Cantoni con mezzi d’intervento specializzati.

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Il Consiglio federale assicura il coordinamento nel settore della protezione della popolazione e il coordinamento di quest’ultima con altri strumenti della politica di sicurezza. Esso controlla la

collaborazione di questi organi nell’ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza. 5 Assicura, in collaborazione con i Cantoni, la trasmissione dell’allerta e dell’allarme alle autorità e alla popolazione in caso di pericolo imminente.