Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/103: Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 36 pagine

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Art. 39 Sostegno da parte della Confederazione

CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, GL, NE, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

Specificare nel rapporto esplicativo che anche i corsi per aspiranti comandanti svolti nei Cantoni rientrano nella sfera di competenza della Confederazione.

Art. 43 Confederazione

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, BL, FR, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH / VSK / UFPC

Al fine di garantire l’interoperabilità e un livello minimo di uniformità della protezione civile, l’equipaggiamento personale e il materiale unificato deve rientrare nella sfera di competenza della Confederazione. La legiferazione in materia non è stata chiarita e alla Confederazione non sono state attribuite le necessarie competenze e responsabilità finanziarie per svolgere la sua funzione di coordinamento.

Per garantire l’interoperabilità, deve far parte del materiale standardizzato anche l’equipaggiamento d’intervento personale.

Verificare se i criteri per la definizione del materiale standardizzato da parte del Consiglio federale non siano da statuire nella legge.

Modifica dell’articolo come segue:

1

La Confederazione è responsabile:

[…]

e. dell’equipaggiamento d’intervento personale completo.

2Il Consiglio federale definisce il genere e la quantità del materiale standardizzato nonché dell’equipaggiamento d’intervento personale.

Inserire nel rapporto esplicativo che la competenza e il finanziamento del materiale standardizzato e dell’equipaggiamento personale spettano alla Confederazione.

Canton FR

Il tipo e l’entità del materiale standardizzato deve essere determinato d’intesa con i Cantoni. La Confederazione deve assumersi i costi del materiale standardizzato.

Canton GR

cpv. 1: Il disegno di legge non prevede alcuna base per le disposizioni federali in materia. L’art. 20 OAll non è sufficiente a tal scopo.

cpv. 2: Manca un fondamento sui cui basare l’obbligo per i Cantoni di procurare il materiale. Fissare dei criteri per l’equipaggiamento in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza (in caso di chiamata da parte della Confederazione) come riferimento per la definizione del materiale standardizzato.

Canton OW

Il fatto che sia il Consiglio federale a determinare il tipo e l’entità del materiale standardizzato è accolto favorevolmente. La Confederazione dovrebbe tuttavia provvede anche all’equipaggiamento d’intervento personale.